Stupefacenti e attenuante del cd. ravvedimento attivo: riconoscimento tramite donazione di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze (Riccardo Radi)

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E’ possibile configurare l’attenuante del cd. ravvedimento attivo con una onazione, da parte del soggetto imputato del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze?

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 20007/2026 ha stabilito che non integra l’attenuante del ravvedimento operoso, di cui all’art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., il comportamento dell’imputato sostanziatosi nella donazione di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze, posto che il riconoscimento della diminuente postula un giudizio di reversibilità del danno concretamente recato alla parte lesa e una condotta attiva funzionale ad attenuare o ad elidere le conseguenze negative scaturite dall’immissione sul mercato della partita di stupefacente oggetto di contestazione. (Vedi: n. 6863 del 1994, Rv. 198743-01).

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