La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 31862/2026, in tema di giudizio abbreviato, ha stabilito che è affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in grado di appello a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., e non da abnormità, immediatamente ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria, posta quale condizione dell’istanza di definizione con il rito alternativo.
