La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 28567/2026 ha stabilito che l’omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale, che è sanata dall’opposizione presentata dall’imputato, sia perché, ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la parte ha accettato gli effetti dell’atto nullo, sia perché, ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la parte si è avvalsa della facoltà cui era preordinato l’atto, stanti l’equiparazione dell’opposizione ad un mezzo di impugnazione e l’unicità del diritto di impugnare.
In tema di invalidità delle notificazioni, occorre premettere che la giurisprudenza è ormai stabilmente assestata su una posizione non meramente formalistica, attenta a verificare l’effettività della lesione dell’interesse tutelato a pena di nullità.
In linea con la prospettiva appena indicata si pone anche la previsione di cui all’art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui «le nullità sono sanate […] se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato».
In particolare, la disposizione in esame è stata più volte utilizzata quando, nonostante l’omessa notifica al difensore, l’atto ha conseguito lo scopo cui era diretto. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che «in tema di decreto penale di condanna, l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione e quest’ultima non è soggetta all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 9212 del 09/02/2012, Spadafora, Rv. 252363; Sez. 4, n. 17582 de101/04/2010, Petrina, Rv. 247094; Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Monticciolo, Rv. 273722).
È stato anche chiarito che, in relazione all’omessa notifica all’imputato del decreto penale di condanna avverso cui è proposta opposizione, «opera una duplice sanatoria: ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché la parte, mediante l’opposizione presentata dal difensore, ha dimostrato di aver accettato gli effetti dell’atto nullo, nonché ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poiché, stante l’equiparazione dell’opposizione ad un mezzo di impugnazione e l’unicità del diritto di impugnazione, l’avvenuta presentazione dell’opposizione da parte del difensore di fiducia fa sì che la parte si sia avvalsa della facoltà cui era preordinato l’atto nullo» (Sez. 5, n. 43757 del 21/09/2010, Rv. 248777; Sez. 1, n. 19314 del 19/3/2025).
Tale principio può trovare pacificamente applicazione nel presente caso, speculare a quello già scrutinato dalla cassazione, in cui l’omessa notifica concerna il difensore di fiducia e l’opposizione a decreto penale sia presentata dall’imputato.
Va quindi affermato che, in tema di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto penale di condanna, laddove sia proposta opposizione da parte dell’imputato si verifica una duplice sanatoria: ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché la parte, mediante l’opposizione, ha dimostrato di aver accettato gli effetti dell’atto nullo, nonché ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poiché, stante l’equiparazione dell’opposizione ad un mezzo di impugnazione, l’avvenuta presentazione dell’opposizione da parte del difensore di fiducia fa sì che la parte si sia avvalsa della facoltà cui era preordinato l’atto nullo.
