La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 22904/2026, in tema di spese processuali, ha ricordato che il giudice che accolga parzialmente l’appello dell’imputato è tenuto a valutare se condannare lo stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ovvero se sussistano giusti motivi per disporne la compensazione, totale o anche solo parziale, facendo uso di un potere discrezionale che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la sentenza che, pur avendo ritenuto insussistente uno dei reati contestati e dichiarato non punibile l’altro per particolare tenuità del fatto, con conseguente riduzione del risarcimento riconosciuto alla parte civile, aveva posto integralmente a carico degli imputati le spese da questa sostenute nel giudizio di appello, omettendo di valutare i presupposti per la compensazione.
