La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 29199/2026 ha ricordato che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., non opera quando la pena detentiva inflitta per il delitto ovvero per la contravvenzione della stessa indole successivamente commessi sia stata sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, poiché, ai sensi dell’art. 57, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche quando sostitutiva della pena detentiva. (Diff.: n. 5359 del 1995, Rv. 242249).
Pertanto, la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162 – 01; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249 – 01).
Non può concordarsi con l’isolata pronuncia (Sez. 4, n. 5359 del 12/04/1995, Rv. 201511 – 01) secondo cui «ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena al condannato che nei termini stabiliti commetta un delitto od una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, è irrilevante che questa sia stata sostituita dal giudice con la pena pecuniaria della specie corrispondente, dovendosi avere riguardo, per l’applicazione dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., alla pena inflitta originariamente e non a quella sostituita», a ciò ostando la espressa previsione dell’articolo 57, u.c., l. 689/1981, a mente del quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena al condannato che, nei termini stabiliti, commetta un delitto od una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, non può essere disposta laddove la pena detentiva inflitta sia stata sostituita dal giudice con la pena pecuniaria della specie corrispondente, a ciò ostando la espressa previsione dell’articolo 57, u.c., l. 689/1981, a mente del quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
