Quante volte abbiamo chiesto l’abbreviato condizionato accompagnandolo con la richiesta subordinata di abbreviato cosiddetto “secco” in caso di rigetto?
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 30129/2026 ci ricorda, in tema di giudizio abbreviato, che l’imputato che, a seguito del rigetto della richiesta di definizione con tale rito, condizionata all’espletamento di integrazione probatoria, avanza richiesta di abbreviato cd. “secco”, non può contestare la legittimità del provvedimento reiettivo, neanche nel caso in cui quest’ultima risulti effettuata contestualmente e in via subordinata alla prima, ai sensi dell’art. 438, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che l’indicata opzione definitoria è assimilata al caso di mancata riproposizione, “in limine litis”, della richiesta di accesso al rito subordinata a integrazione probatoria, di cui all’art. 438, comma 6, cod. proc. pen..
Si osserva che, come emerge dagli atti, la difesa, munita di procura speciale, ha chiesto di procedere comunque con rito abbreviato semplice, con la conseguenza che non può dolersi del rigetto dell’iniziale istanza di abbreviato condizionato.
Infatti, all’imputato che, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato puro è preclusa la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto tale opzione è equiparabile al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito alternativo previa assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826-01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532- 01; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477-01).
Il principio vale anche nel caso in cui l’opzione sia effettuata contestualmente alla richiesta di abbreviato condizionato e per l’ipotesi in cui quest’ultima non venga accettata, come espressamente consentito dall’art. 438, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 1, n. 20527 del 30/01/2024, non mass., a pag. 5, par. 2). E d’altra parte, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l’imputato ha rinunziato nel mentre ha acconsentito alla celebrazione del rito alternativo (da ultimo, Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02).
