Maltrattamenti in famiglia configurabili anche in caso di relazione extraconiugale (Riccardo Radi)

Uomo maltrattante tra due relazioni

Un uomo maltratta sia la moglie che l’amante e la cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 34013 del 22 settembre 2026 ha esaminato il seguente tema giuridico: se la natura extraconiugale del rapporto tra autore e vittima possa di per sé incidere, escludendola, sulla qualificazione giuridica delle condotte maltrattanti ai sensi dell’art. 572 cod. pen.

In questa sentenza per molti aspetti innovativa la Suprema Corte sottolinea che il rapporto extraconiugale non è di per sé ostativo alla configurabilità dei maltrattamenti in famiglia nel caso di una relazione adulterina che abbia i seguenti indici:

la condivisione di un’abituale intimità;

la stabilità del legame, sentimentale e/o sessuale;

la riconoscibilità sia sociale che familiare della relazione in particolare se essa fosse nota al coniuge dell’indagato -;

l’assistenza reciproca, materiale o economica, in occasione di eventi significativi della vita (circostanza, questa, già emergente dagli atti con riguardo all’episodio del 4 febbraio 2026 avvenuto in occasione dell’accompagnamento di M da parte di B in ospedale);

l’eventuale condivisione, anche parziale, di spazi abitativi o di beni, anche a prescindere dalla coabitazione, con l’accessibilità di B nell’appartamento della donna con uso autonomo delle chiavi;

– lo svolgimento di attività quotidiane in comune;

– il grado di controllo coercitivo esercitato sulla vittima tale da configurare un rapporto di dominio e di limitazione di atti di libertà quotidiani (sull’abbigliamento, sulle frequentazioni, sullo stile di vita, sugli orari, ecc.), tipico della fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente al punto relativo alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere ai danni di M, affinché il giudice del rinvio qualifichi, sulla base del quadro indiziario disponibile, la natura e le caratteristiche della relazione esistente tra il ricorrente e la compagna, uniformandosi alle indicate coordinate interpretative tracciate dalla Corte costituzionale e da questa Suprema Corte.

La Suprema Corte ricorda che la natura extraconiugale della relazione tra l’indagato e la persona offesa, cioè il suo intreccio parallelo rispetto al vincolo matrimoniale di B ,non può di per sé escludere la configurabilità della “convivenza”, nei termini delineati dalla cassazione con riferimento ai reati di violenza contro le donne commessa in contesti familiari e di coppia, né può qualificarsi esclusivamente come “relazione affettiva”, tale da configurare altro titolo di reato, per la sola assenza di un vincolo coniugale.

Infatti, il reato in esame, nonostante la sua anacronistica collocazione codicistica, è posto a presidio non della “famiglia”, ma dei diritti inviolabili, quali la dignità, l’integrità fisica e psicologica, la libertà individuale, delle persone che ne fanno parte o che si trovano in regime di convivenza.

L’accertamento del giudice di merito deve svolgersi in concreto, senza operare valutazioni aprioristiche che valorizzino dati formali, quali il matrimonio o la coabitazione, e che prescindano dal tipo di rapporto di fatto esistente tra autore e vittima.

Infatti, la relazione maltrattante si sviluppa su un legame in cui la volontà di dominio dell’autore si serve della paura, del condizionamento psicologico e manipolatorio, dei ricatti affettivi o economici di cui il vincolo, sentimentale o familiare, costituisce la precondizione agevolatrice. In sostanza è proprio lo stravolgimento del rapporto di intimità, di fiducia e di reciproco affidamento – a prescindere dalla sua formalizzazione – ad esporre le parti al pericolo di vessazioni.

Al fine di delineare il requisito della convivenza, anche in presenza di una relazione extraconiugale, va ribadito che il dato letterale dell’art. 572 cod. pen. non richiede che l’autore della condotta sia libero da altri vincoli, ma solo che tra questi e la persona offesa sussista una delle relazioni – familiare o di convivenza – che la norma incriminatrice prevede.

In tal senso sembrano militare le risultanze indiziarie esposte dal provvedimento impugnato, che ha dato conto di una serie di violenze esercitate dal ricorrente tanto verso la moglie convivente quanto verso la compagna.

L’uso dei medesimi epiteti umilianti, rivolti ad entrambe ogniqualvolta esercitassero anche minimali diritti di libertà o si opponessero ai suoi comandi, appare sintomatico di un codice comportamentale che il Tribunale ha qualificato come standardizzato, volto ad instaurare una radicale dissimmetria di potere e a ridurre la soggettività femminile secondo modelli di genere precostituiti. Ne consegue che assumere la natura coniugale o extraconiugale della relazione quale elemento decisivo ai fini della tutela penale determinerebbe una vera e propria discriminazione: a condotte maltrattanti identiche nella genesi, nella struttura e nell’offensività verrebbe attribuito un diverso disvalore penale per il solo dato formale della relazione in cui esse si consumano, in violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

Ciò che rileva, anche sotto questo profilo, è dunque l’accertamento in concreto della sussistenza della convivenza nei suoi elementi sostanziali, e non la qualificazione formale del rapporto.

Tale conclusione, imposta anzitutto da ragioni di coerenza interna alle norme costituzionali e al sistema penale, trova decisivo fondamento, -sul piano dell’interpretazione teleologica e convenzionalmente orientata.

Le fonti sovranazionali che attengono al contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, cui è riconducibile il caso in esame, non circoscrivono l’ambito della tutela alle persone della famiglia intesa in senso formale, ma prendono in considerazione anche le relazioni tra partner, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dalla comune residenza, come si vedrà oltre.

Tale contesto normativo non prescinde dai requisiti testuali delle singole fattispecie penali interne, ma costituisce il necessario ambito ermeneutico nel quale essi devono essere inquadrati ed interpretati….

(pubblicheremo la sentenza prossimamente provvedendo all’anonimizzazione)

Lascia un commento