Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33676/2026, 10/17 settembre 2026, ha chiarito che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito.
È sufficiente infatti anche un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, , Rv. 287732 – 01, in motivazione; Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 – 01).
