Requisitoria scritta del PG nel giudizio di appello: non più prevista la sua comunicazione immediata alle altre parti (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33681/2026, 10/17 settembre 2026, ha chiarito che non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti. La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati. Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione.

La comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico, che è stato sostituito, a far data dal 01/07/2024, da quello previsto dalla riforma c.d. “Cartabia”. In particolare, a decorrere dal 30 aprile 2020, a norma dell’art. 83, comma 12-ter, d.1 17 marzo 2020, n. 18, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. pen., la Corte doveva procedere in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale facesse richiesta di discussione orale.

Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata; era, altresì, espressamente previsto che la cancelleria, provvedesse “immediatamente” ad inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti le quali, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, avrebbero potuto presentare, con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conclusioni.

La disposizione in esame è stata sostanzialmente riprodotta dell’art. 23, comma 8, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, che è stato più volte prorogato fino al 30 giugno 2024, giorno precedente all’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia” (01/07/2024).

Orbene, la novella non prevede più la comunicazione “immediata” della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, né per il procedimento di appello (art. 598 bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.).

Invero, la nuova disciplina prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il procedimento di cassazione ed art. 598 bis cod. proc. pen. per il procedimento di appello).

Invece, non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il contenuto della requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti.

La mancata riproposizione di tale obbligo discende verosimilmente dalla normalizzazione degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pandemico erano fortemente limitati.

Naturalmente, le richieste avanzate dal pubblico ministero sono a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, in assenza di qualsivoglia obbligo di comunicazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897 – 01).

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