Segnalo l’interessante ordinanza del Tribunale di Macerata, Giudice monocratico dott. Simonelli udienza del 17 settembre 2026, in merito alla seguente questione: le parti civili hanno omesso di depositare in cancelleria dibattimentale, nei termini previsti dall’articolo 501 cpp, la relazione del proprio consulente che doveva essere esaminato all’udienza di ieri.
La difesa degli imputati rilevava l’omesso deposito e sottolineava che pur consapevole che l’articolo 501 cpp non prevede conseguenze quali l’inutilizzabilità della consulenza tale omissione comportava una palese violazione del principio del contraddittorio dell’assunzione della prova in quanto, tutte le parti giudice compreso, erano impossibilitate di fatto ad esaminare compiutamente il teste introdotto e chiedeva di rinviare la deposizione ad altra data ordinando il deposito dell’elaborato nel termine di legge o non acquisire la consulenza scritta all’esito della deposizione del teste introdotto che comunque non avrebbe potuto, nel corso della sua audizione, “consultare la relazione” non depositata nei termini.
Le parti civili si opponevano al rinvio evidenziando che la consulenza era a conoscenza della difesa in quanto contenuta nel fascicolo del pubblico ministero e lo stesso consulente (citato più volte e mai comparso per concomitanti impegni) manifestava l’impossibilità a tornare.
Ricordiamo che per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili (art. 501 comma 1 cod. proc. pen). Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame il perito deposita in cancelleria la propria relazione scritta.
Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente (art.501, comma 1 bis, cod. proc. pen.).
La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l’esame del perito che viene svolto nel contraddittorio tra le parti.
La centralità della disposizione, applicabile anche al rito abbreviato (Sez. 4, n. 5062 del 12/12/2025, Torresetti, Rv. 289373 – 01), è stata colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato nell’utilizzazione della relazione scritta, in assenza dell’esame del perito, una nullità generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa (Sez. 1, 19/03/2004 n. 20927, D’Anna, rv 228981; Sez.6, n.25807 del 14/03/2014, Rv.259200; Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, LM, Rv. 267637 – 01).
Il Giudice dott. Simonelli disponeva l’esame ma ordinava la non acquisibilità della consulenza di parte agli atti del dibattimento.
Esame che si è svolto velocemente con molte domande non ammesse, della serie l’avvocato viandante e il diritto vivente che si elabora nelle aule.
