Notifica e dichiarazione d’irreperibilità del destinatario: la strada percorribile è la querela di falso? (Riccardo Radi)

Postal worker pressing an apartment intercom while carrying mail

La Cassazione civile sezione 1 con l’ordinanza numero 25441 del 16 settembre 2026 ricorda che nell’ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 140 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione delle operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l’attestazione che il luogo della notificazione fosse l’abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova.

Nella sentenza in commento s legge: sulla premessa che la c.d. “relata di notifica” fa piena prova, fino a querela di falso, non solo della provenienza dal pubblico ufficiale che l’ha formata, ma altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza 0 da lui compiuti, ha evidenziato che l’oggetto della querela di falso era rappresentato sia dalle relate cron. n. 639 e cron n, 649 del 3.12.2012 ove il messo comunale PS ha accertato che “non ha abitazione, ufficio 0 azienda in questo Comune, ai ha proceduto al sensi dell’art. 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973” deposito dell’atto presso la Casa comunale, sia dagli avvisi di deposito del 3.12.2012 con i quali il messo speciale GC ha reso noto di aver depositato presso la casa comunale copia dei provvedimenti intestati al emessi dall’Agenzia delle Entrate “stante la mancanza nell’ambito del territorio comunale di qualsivoglia sede e di qualsiasi recapito”.

Ha poi rilevato che l’oggetto della_ contestazione non era la falsità materiale degli atti, bensì la valutazione soggettiva espressa da questi ultimi in punto irreperibilità del S presso l’indirizzo di Via X , nonché la diligenza da essi serbata nel giungere a tale conclusione. Ed ha pertanto concluso che la fattispecie sottoposta alla sua cognizione esulava dall’ambito del giudizio di falso.

La decisione. qui impugnata esplicita chiaramente il percorso argomentativo attraverso i quali la Corte distrettuale è pervenuta alla conclusione di ritenere corretta la decisione del Tribunale coerentemente con quanto affermato da questa Corte. Giova infatti ricordare che ai fini dell’ammissibilità della querela di falso avverso un atto proveniente da un pubblico ufficiale, occorre che il privato aggredisca una delle attestazioni alle quali è riconosciuta fede privilegiata dall’ordinamento giuridico, purché egli fornisca elementi probatori idonei per dimostrare la falsità del documento.

Poiché la querela di falso ha lo scopo di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata, va ricordato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell’atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 14/0 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione delle operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l’attestazione che il luogo della notificazione fosse l’abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (Cassazione civile sez. III, 25/06/2025, n. 17123).

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