La rivista web Giurisprudenza Penale ha pubblicato la motivazione dell’ordinanza (a questo link per la consultazione del redazionale e il download del provvedimento) con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo della pena presentata dal gioielliere Mario Roggero dopo l’apertura della procedura di grazia.
L’intero percorso argomentativo denota la straordinaria attenzione con cui il Tribunale ha evitato qualunque considerazione che potesse anche solo alla lontana suonare come un’indebita intrusione in un atto di esclusiva prerogativa presidenziale.
I lettori che desiderano cogliere ognuno dei passaggi rilevanti faranno bene a leggere integralmente l’ordinanza cui quindi si rimanda.
Qui ci si limita a sottolineare una delle considerazioni finali, riportandola letteralmente:
“qualora il Capo dello Stato, nella sua valutazione discrezionale, ritenesse che l’atto di clemenza debba incidere non sull’intera pena, bensì esclusivamente su di una porzione più o meno ampia di essa (così in un certo senso cogliendo il senso profondo della domanda di grazia – avanzata dalla moglie del Roggero in data 17.7.2026 – laddove viene sottolineato come “vista la sua età tale pronuncia rappresenta per mio marito una sorta di ergastolo”), la invocata sospensiva risulterebbe pregiudizievole per lo stesso richiedente, sottraendo una quota di pena effettivamente espiata all’ammontare complessivo come in ipotesi rideterminata, così posticipandosi anche solo il naturale conseguimento dei requisiti temporali di cui ai benefici penitenziari“.
Il Tribunale ha valorizzato in tal modo una prospettiva inusuale: è come dire, scegliendo le parole più semplici, che se la grazia venisse negata o concessa solo per una parte della pena detentiva da espiare (entrambe, queste, eventualità che il Tribunale non si sente di scartare a priori), il miglior interesse dell’istante sarebbe continuare l’espiazione già iniziata piuttosto che ottenere la sospensione e posticipare la data del fine pena e, prima ancora, il raggiungimento della soglia per ottenere benefici penitenziari.
È raro che un giudice metta le cose così in chiaro, vuoi per una fisiologica ritrosia a svelare le ragioni recondite e magari metagiuridiche che ne hanno guidato la decisione, vuoi perché potrebbe essere accusato di avere, anche se in modo paludato, criticato la strategia difensiva.
Il Tribunale di Torino lo ha fatto: si può essere d’accordo oppure no ma di certo non gli è mancata la chiarezza.
