Rinnovazione istruttoria in appello per l’audizione della parte offesa: deve essere disposta, anche se si procede con rito abbreviato, nel caso in cui questa abbia ritrattato la denuncia originaria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30198/2026, 30 giugno/7 agosto 2026, ha chiarito che:

(i) nel giudizio abbreviato d’appello la rinnovazione istruttoria è consentita solo ove risulti assolutamente necessaria ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti;

(ii)  tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” indicata;

(iii) tale ultima condizione ricorre ove la parte offesa abbia ritrattato il contenuto della sua denuncia ed escluso la responsabilità dell’imputato.

Provvedimento impugnato

Con sentenza pronunciata in data 10/11/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17/04/2024 di condanna dell’imputato per i reati di rapina aggravata e di lesioni, commessi a Roma il 16/04/2025.

Ricorso per cassazione

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.

Deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603 e 495 comma 2 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria in appello, richiesta dalla difesa con l’atto d’appello e verbalizzata all’udienza del 10/11/2025, mediante assunzione di prova decisiva, ossia l’audizione della persona offesa ovvero la produzione delle sommarie informazioni testimoniali dalla stessa rese al difensore dell’imputato, con le quali aveva smentito il contenuto della denuncia originaria, escludendo la responsabilità dell’imputato e dichiarando che questi non era l’autore dei fatti denunciati.

Nel dettaglio, la difesa censura la decisione impugnata deducendo quanto segue: il giudice di appello respingeva detta istanza istruttoria, limitandosi a richiamare la completezza del quadro probatorio di primo grado, senza confrontarsi con la decisività della prova richiesta e senza spiegare la ragione per la quale una dichiarazione proveniente dalla persona offesa, idonea a smentire l’intera imputazione, non meritasse di essere acquisita; la sentenza impugnata ha negato la rinnovazione istruttoria, affermando che la testimonianza della parte offesa non può essere considerata prova nuova sopravvenuta, essendovi in atti la denuncia, e che l’audizione sarebbe irrilevante ai fini del decidere; la sentenza impugnata ritiene, in modo illogico, incerta la corrispondenza tra la persona offesa indicata nel capo di imputazione e il soggetto sentito a sommarie informazioni testimoniali dal difensore dell’imputato, sul presupposto che il nome risulterebbe “leggermente diverso”, mentre coincidono perfettamente nome e data di nascita, essendo diversa soltanto la traslitterazione del nome negli atti di polizia giudiziaria, spiegabile con il fatto che la persona offesa non è mai stata identificata mediante documento di identità dalla p.g.; la Corte di appello aveva l’onere di rendere una motivazione rafforzata, soprattutto in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, trattandosi di prova a discarico  caratterizzata da elementi di novità e decisività; l’omissione ha determinato una decisione fondata su un quadro probatorio incompleto, mentre l’acquisizione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa al difensore dell’imputato ovvero la sua escussione in aula avrebbero certamente portato all’assoluzione dell’imputato stesso.

Censura, infine, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale la scelta del rito abbreviato avrebbe precluso la possibilità di proporre in appello la prova a discarico sopravvenuta e decisiva (affermando che la difesa avrebbe dovuto rinunciare al rito abbreviato, se avesse ritenuto sussistente un vulnus nella ricostruzione degli eventi).

Decisione della Suprema Corte

La sentenza impugnata ha negato la rinnovazione istruttoria invocata dalla difesa, escludendo la rilevanza dell’audizione della persona offesa ai fini del decidere, reputando che non si trattasse di prova nuova sopravvenuta, alla luce della presenza in atti della denuncia e del verbale di arresto, e, comunque, della scelta dell’imputato di definire il suo processo con giudizio abbreviato.

Sul punto, va ricordato che la regola di giudizio, quanto ai presupposti per l’ammissione della predetta prova, non è quella di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ma quella dell’assoluta necessità ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.: dunque, la rinnovazione istruttoria, pur consentita in astratto, deve riguardare, specificamente, una prova decisiva ai sensi della norma citata.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Rv. 266145), infatti, ha affermato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello avverso una sentenza emessa all’esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti.

La Suprema Corte, poi, ha operato un distinguo nel caso in cui si sia in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, rilevando che, solo in tale caso, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve confrontarsi con tale novità del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave prospettica sopra indicata. In definitiva, si è ribadito (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Rv. 253729) che le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell’istruzione per l’assunzione di prove nuove, sopravvenute o scoperte successivamente, soltanto in base ai limiti di cui all’art. 495 comma 1, cod. proc. pen., spettando, in ogni caso, al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione, quando il giudizio di primo grado sia stato definito nelle forme del rito abbreviato.

Anche di recente è stato ribadito che, nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata (Sez. 5,  n. 2910 del 04/12/2024, Rv. 287482 – 02).

Ebbene, rispetto a tali principi, che meritano di essere condivisi, l’argomento devoluto, sotto il profilo della violazione di legge, appare fondato nella misura in cui la rinnovazione istruttoria invocata consiste nell’audizione della persona offesa, la quale non solo ha sostanzialmente ritrattato quanto riferito in sede di denuncia, quantomeno riguardo alla posizione dell’odierno ricorrente, ma nemmeno era stata escussa, stante, appunto, la scelta del rito abbreviato; donde la potenziale idoneità della prova richiesta (escussione della persona offesa) ad incidere sulla valutazione della penale responsabilità del ricorrente, salvo evidentemente il vaglio di attendibilità che compete al giudice del dibattimento sui contenuti e sulle forme di acquisizione della prova così sopravvenuta.

La sentenza impugnata va annullata limitatamente al diniego di rinnovazione istruttoria per l’esame della persona offesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

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