Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29230/2026, 19 giugno/3 agosto 2026, ha ribadito la necessità di riservare un’elevata attenzione alla deposizione della parte offesa vittima di reati sessuali, tanto più ove sia affetta da ritardo mentale.
La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro.
Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la Suprema Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
La Suprema Corte ha poi precisato a più riprese come un eventuale deficit psichico della parte offesa, affetta da ritardo mentale medio-grave, non implica di per sé la inattendibilità delle dichiarazioni da costei rese, ma impone al giudice non solo di valutarle in modo analitico sotto il consueto profilo della coerenza, costanza, precisione, e genuinità, ma anche di ricercare eventuali elementi esterni di supporto solitamente non necessari nella materia dei reati di violenza sessuale atteso il particolare contesto in cui tali fatti accadono e l’assenza di testimoni esterni in grado di corroborare le accuse (Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Rv. 269798; Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, F., Rv. 257855).
Per chiarire il perimetro del sindacato di legittimità, va ricordato, quale principio incontroverso, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362).
