La Cassazione ci dice, caro avvocato è necessario dimostrare “con la fotografia della schermata di errore (ad esempio “servizio non disponibile” o “errore di autenticazione”), il riferimento preciso al codice errore riscontrato, la marca temporale dei tentativi di accesso, il log del browser, il log della connessione e i registri del gestore del portale” (Riccardo Radi)
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 33829 del 17 settembre 2026, in tema di deposito telematico degli atti di impugnazione nel processo penale, ha sottolineato che il malfunzionamento del sistema informatico non certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati né attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 175-bis Cpp può rilevare, ai fini della restituzione nel termine ex articolo 175 Cpp, soltanto se la parte fornisce prova rigorosa della disfunzione.
Guasti e anomalie del portale lasciano, di regola, tracce informatiche agevolmente documentabili – quali la fotografia della schermata di errore (ad esempio “servizio non disponibile” o “errore di autenticazione”), il riferimento preciso al codice errore riscontrato, la marca temporale dei tentativi di accesso, il log del browser, il log della connessione e i registri del gestore del portale – sicché l’omessa allegazione di tali riscontri, unita al mancato ricorso agli strumenti di assistenza e segnalazione messi a disposizione dal portale deposito atti penali, rende la disfunzione dedotta priva di adeguato supporto probatorio e inidonea a integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore richiesti dall’articolo 175 Cpp.
