Attenuante della lieve entità del fatto e delitto tentato: la cassazione indica i criteri di valutazione per il riconoscimento (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 27285/2026, in tema di tentativo di estorsione, ha stabilito che la circostanza attenuante della lieve entità del fatto deve essere parametrata non all’azione effettivamente compiuta dall’agente, ma a quella che egli intendeva porre in essere e che non ha realizzato per cause indipendenti dalla sua volontà, nell’ambito di una valutazione complessiva che tenga conto di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell’azione, e della particolare tenuità del danno o del pericolo.

Tale principio, già enunciato dalla Suprema Corte in relazione al tentativo di violenza sessuale, con riferimento alla configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità (Sez. 3, n. 47700 del 11/04/2018, G., Rv. 274968 – 01) va affermato anche in tema di tentativo di estorsione.

Pertanto, nel caso in esame è stata esclusa la ricorrenza dell’attenuante in parola, in quanto il tentativo di estorsione era stato perpetrato in concorso tra due soggetti, con modalità espressive di un’azione organizzata, consistenti in reiterate pressioni in danno di un imprenditore.

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