Captatore informatico: uno spettro i cui poteri preoccupano anche la Cassazione (Vincenzo Giglio)

Uno spettro si aggira per l’Europa” era la frase di inizio del Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels.

Un ben diverso spettro si aggira tra noi oggi ed è il captatore informatico.

Nient’altro che un malware, vale a dire un software malevolo, il cui uso a fini di ricerca della prova, iniziato come prassi investigativa, è stato di seguito legittimato legislativamente con vari interventi stratificatisi nel tempo.

È noto che il captatore, come fosse un virus, infetta dispositivi portatili (pc, tablet, smartphone) generalmente mediante l’inoltro di link civetta o allegati.

Ogni segmento della disciplina di un mezzo così invasivo è stato ed è tuttora oggetto di accesi dibattiti dottrinali, giurisprudenziali e politici.

Terzultima Fermata se ne è occupata più volte e in più direzioni.

Questa volta però si vuole semplicemente ricordare cosa può fare chi controlla il captatore.

On line surveillance

Permette di captare tutte le sequenze informative di qualunque periferica (monitor, microfono, fotocamera, stampante) collegata al dispositivo bersaglio.

…Attivazione della webcam e/o del microfono

Consente di osservare e verificare ciò che fa l’utilizzatore del dispositivo e ciò che avviene nei suoi paraggi: chi e cosa vede, cosa dice e cosa ascolta, cosa scrive nei messaggi che manda e cosa è scritto in quelli che riceve.

…Controllo del GPS

Il controllore da remoto è in grado di sapere dove si trova l’individuo monitorato in ogni momento.

On line search

Il controllore ha accesso alla memoria interna del dispositivo bersaglio.

Può quindi frugarla in lungo e largo visionando e, ove gli serva, scaricando qualsiasi tipo di documento contenga, senza alcun limite di tipologia o estensione dei file.

L’osservazione e l’esportabilità riguardano tutto, letteralmente tutto.

Keylogging

Mediante questa funzione chi controlla sa in tempo reale cosa il controllato sta digitando sulla tastiera e se ne può quindi servire, tanto per rendere l’idea, per entrare in possesso di qualunque password utilizzi il controllato.

Le preoccupazioni

È quantomai evidente a questo punto che chi controlla da remoto i dispositivi informatici di cui si serve una persona ha accesso alla sua intera vita.

Se vuole, può anche modificarla quella vita, o meglio la sua rappresentazione, perché tra le possibilità a sua disposizione, in quanto in possesso dei privilegi di amministratore, vi è anche quella di modificare i dati raccolti.

È un rischio ben chiaro al legislatore il quale (art. 80, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.) ha prescritto che “Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia”.

Il decreto in questione è il DM 20 aprile 2018 il cui articolo 4 dispone tra l’altro che “i programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile devono essere elaborati in modo da assicurare integrità, sicurezza e autenticità dei dati captati su tutti i canali di trasmissione riferibili al captatore”.

La preoccupazione resta, tuttavia, e certo non è attenuata dalla possibilità che il materiale raccolto tramite captatore confluisca in server privati.

Anche l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione condivide la preoccupazione per l’inarrestabile intrusività dei mezzi di ricerca della prova che consentono l’accesso alla vita digitale dei cittadini e l’auspicio per una disciplina che affermi limiti, controlli e garanzie più efficaci di quelle esistenti.

Ci si riferisce alla pubblicazione “Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali. Volume I. Anno 2025”.

Nella Parte seconda, Questioni di diritto processuale, Sezione II, Prove, paragrafo 8, si legge testualmente (i neretti sono un’aggiunta enfatica di chi scrive) riguardo alla questione trattata in questo post:

La descritta opera di adattamento del compendio normativo, frutto della consueta ed incessante attività interpretativa della giurisprudenza, garantisce l’equilibrato contemperamento dei diritti e degli interessi in gioco, ma non può certo ritenersi del tutto soddisfacente.

Per questo gli interpreti guardano con grande interesse al disegno di legge S 806, di iniziativa dei senatori Zanettin e Bongiorno, comunicato alla Presidenza del Senato il 19 luglio 2023, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali».

Recependo le riflessioni della dottrina e di una parte della giurisprudenza di legittimità, i proponenti, nell’ottica di un progressivo innalzamento delle garanzie procedimentali, intendono introdurre nel codice di rito un inedito art. 254-ter, rubricato «Sequestri di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute», ritenendo necessario – come può leggersi nell’incipit del disegno di legge – che il sequestro di personal computer e smartphone venga «circondato da garanzie al pari delle intercettazioni», in considerazione dei «dati altamente sensibili in essi contenuti», e che la selezione dei contenuti venga «assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali». Si propone, in particolare, l’introduzione di una vera e propria riserva di giurisdizione, in perfetta coerenza con quanto è già previsto per le intercettazioni e per l’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico e telematico, e di procedimentalizzare analiticamente il sequestro dei dispositivi elettronici, suddividendo le operazioni investigative in tre distinte fasi: l’apprensione del dispositivo, la copia e l’analisi dei dati e, infine, l’acquisizione dei soli dati di rilievo investigativo”.

È tempo di concludere e lo si fa esprimendo l’auspicio che lo spettro di cui si è parlato non sia lasciato libero di aggirarsi dove e come gli pare: ne va della libertà di tutti.

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