La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 25800/2026, in tema di circostanze aggravanti, ha stabilito che il movente economico astrattamente lecito e tutelabile in sede civile non integra gli estremi del motivo abietto di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., non rivelando di per sé un particolare grado di perversità e bassezza dell’agente tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità.
Fattispecie relativa ad omicidio di un congiunto, in cui la Suprema Corte ha escluso che integrasse tale aggravante l’interesse dell’imputato ad entrare in possesso di un podere – oggetto di lascito testamentario in suo favore, ma occupato dalla vittima, che non intendeva rilasciarlo – per avviarvi un’attività agricola.
