La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 20930/2026 ha stabilito che viola il principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la riqualificazione del fatto operata dal giudice di appello, nel caso in cui gli elementi del reato riqualificato differiscano da quelli che il pubblico ministero aveva originariamente deciso di contestare, e non sia stata data all’imputato la possibilità di esercitare in relazione agli stessi il diritto di difesa.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello che, senza dare agli imputati la possibilità di interloquire sul punto, aveva ritenuto il reato di invasione di edifici procedibile di ufficio in quanto aggravato dalla circostanza, non contestata nell’originario addebito, del fatto commesso da più di cinque persone.
