La Prima Sezione Penale della Cassazione con la sentenza numero 33122 dell’8 settembre 2026 interviene nuovamente sul tema della verità pubblica negli accertamenti anagrafici, chiarendo che l’attività svolta dalla Polizia Municipale per verificare la “dimora abituale” del richiedente residenza è un atto pubblico a tutti gli effetti, dotato di funzione fidefacente e inserito nel procedimento amministrativo che conduce all’iscrizione anagrafica.
Nel caso esaminato, un’ispettrice aveva attestato di aver effettuato i controlli necessari per tre cittadini brasiliani, clienti di un’agenzia che li accompagnava nel percorso di cittadinanza iure sanguinis, pur non essendosi mai recata presso l’indirizzo dichiarato: «l’ispettrice non si è mai recata all’indirizzo dove i cittadini brasiliani avevano indicato la propria residenza e non ha effettuato alcuna verifica anagrafica. La verifica era stata sostituita da una mera “visione da lontano” dei richiedenti, fatti arrivare sul luogo di un incidente stradale dove la stessa stava operando.
La Corte ribadisce che l’accertamento previsto dall’art. 19 d.P.R. 223/1989 richiede accesso fisico in loco, unico o plurimo, per appurare che la persona abbia fissato in quel luogo la propria dimora abituale. Tale attività, svolta su delega dell’ufficiale d’anagrafe, è un atto endoprocedimentale che contribuisce alla formazione della decisione finale e, proprio per questo, assume natura di atto pubblico penalmente rilevante.
La residenza, ricorda la Cassazione, è presupposto essenziale per l’esercizio di diritti fondamentali e strumento di governo del territorio: da qui la necessità che l’accertamento sia reale, effettivo e conforme alla legge.
Da ciò discende il principio di diritto affermato dalla sentenza: integra il reato di falso ideologico in atto pubblico l’attestazione con cui il pubblico ufficiale dichiari, contrariamente al vero, di aver effettuato i controlli necessari ad appurare che il richiedente dimori effettivamente nel territorio comunale, quando tali controlli non siano stati eseguiti mediante accesso presso l’indirizzo dichiarato. Non si tratta di mera irregolarità amministrativa, ma di una radicale immutatio veri: l’atto pubblico attesta un fatto mai avvenuto, incidendo sul procedimento anagrafico e inducendo in errore l’ufficiale competente.
La Cassazione conferma così un orientamento rigoroso: l’accertamento anagrafico è un segmento essenziale del procedimento, dotato di valore probatorio interno e idoneo a fondare responsabilità penale quando la verità attestata non corrisponde alla realtà.
In un contesto in cui la residenza è spesso strumentale a procedure delicate come il riconoscimento della cittadinanza, la Corte richiama gli operatori alla massima correttezza documentale: l’atto pubblico è verità, e la verità deve essere accertata, non presunta.
