Trasgressione del divieto di allontanarsi dall’abitazione nel regime degli arresti domiciliari: nozione di fatto di lieve entità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31001/2026, 24 luglio/12 agosto 2026, ha chiarito che la locuzione “fatto di lieve entità” utilizzata dall’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., allude a violazioni di modesto rilievo, che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura domiciliare a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto, e che il relativo apprezzamento va condotto valorizzando tutte le connotazioni strutturali e finalistiche della condotta trasgressiva, in termini di modalità del fatto, grado di colpevolezza da esso desumibile ed entità del danno o del pericolo che ne è derivato, al fine di verificarne l’effettiva lesività.

L’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47, ha temperato il rigido automatismo che imponeva, in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dall’abitazione, la revoca della misura domiciliare e la sostituzione con la custodia in carcere, subordinando tale effetto alla condizione che il fatto non sia di lieve entità.

La Suprema Corte ha chiarito che la locuzione allude a violazioni di modesto rilievo, ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura domiciliare a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto, e che il relativo apprezzamento va condotto valorizzando tutte le connotazioni strutturali e finalistiche della condotta trasgressiva, in termini di modalità del fatto, grado di colpevolezza da esso desumibile ed entità del danno o del pericolo che ne è derivato, al fine di verificarne l’effettiva lesività (cfr. Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Rv. 277696-01; Sez. 4, sentenza n. 13348 del 09/02/2018, Rv. 272943- 01).

Si tratta di un giudizio che il legislatore ha rimesso al giudice di merito, il quale è tenuto a fornire, in senso positivo o negativo, una motivazione adeguata, corretta e logica, ma che non risponde a un meccanismo applicativo rigido né a un catalogo tassativo di indici.

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