Polizia Municipale e verifica dimora abituale: il mancato accertamento in loco e le sue conseguenze (Riccardo Radi)

Agenti municipali verificano la residenza

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 33122/2026 si è soffermata sulla configurabilità del falso ideologico in atto pubblico nella condotta dell’incaricato alla verifica dell’effettiva dimora ai fini della residenza anagrafica.

È opportuno ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423-01) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico e, quindi, tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.

Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, poi, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, quali gli atti di impulso di procedimenti amministrativi, indipendentemente dalla circostanza che il loro contenuto sia integralmente recepito nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca mero presupposto implicito necessario (Sez. 6, n. 13031 del 11/03/2026, Incalza, Rv. 289751-01: in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisone che aveva attribuito natura di atto pubblico alla relazione di servizio redatta, su richiesta del superiore gerarchico, da alcuni agenti di polizia, per documentare lo svolgimento di un intervento concretamente eseguito; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780- 02; Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007-01; Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028-01; Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041-01).

In generale, costituiscono atti pubblici non solo quelli redatti da un pubblico ufficiale (o dai soggetti che rivestano le qualifiche soggettive di cui 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale all’art. 493 cod. pen.), ma anche quelli aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (ex multis, v. Sez. 5, n. Sez. 6, n. 13031 del 11/03/2026, cit.; Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Tisato, Rv. 211440-01, nonché Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, cit.; nel senso che tali sono state ritenute le autocertificazioni del privato redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, cit.): come reiteratamente chiarito dalla cassazione, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen. costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cd. interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, Pennisi, Rv. 289591-01, in motiv. § 2.2.; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG in proc. Duca, Rv. 287780-02; Sez. 5, n. 11914 del 15/11/2019, Bardini, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, P.M. in proc. Carta, Rv. 277092-01; cfr. anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952-01; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 25438801; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858-01; Sez. 5, n. 7636 del 12/12/2006, Fiorentino, Rv. 236515-01).

In applicazione di tali principi, la giurisprudenza penale di legittimità: – ha ritenuto atto pubblico fidefacente il (falso) verbale di operazioni compiute da parte di un militare della Guardia di finanza, in quanto, pur se interno all’amministrazione, è destinato a provare le attività svolte dal pubblico ufficiale nell’esercizio di una sua speciale potestà documentatrice, con presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale, al fine di assicurarne l’eventuale successiva verifica (Sez. 5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, cit., Rv. 289591-01);

– ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un’azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, cit.);

– ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico nella condotta del funzionario incaricato alla verifica preliminare delle istanze presentate per l’ottenimento del permesso di soggiorno, che appone a margine della richiesta, priva dei necessari requisiti, la dicitura manoscritta “ok”, attestandone in tal modo la regolarità, trattandosi di un atto interno che si inserisce nella sequenza procedimentale quale necessario presupposto degli atti successivi finalizzati al rilascio del permesso medesimo (Sez. 5, n. 11914 del 15/11/2019, Bardini, cit.);

– ha affermato che la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell’autore o che siano dallo stesso riferiti, nonché dell’attività espletata nell’esercizio delle sue funzioni, sicché integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest’ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, P.G. in proc. Spada e altro, Rv. 271625-01; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv. 253543; Sez. 5, n. 48252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157-01); in particolare, si è ritenuto atto pubblico la relazione di servizio che attesti falsamente la presenza dell’agente di polizia ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l’indennità di straordinario (Sez. 5, n. 5079 del 10/01/2020, Cosimati, Rv. 278739), ovvero che attesti falsamente l’uso da parte del pubblico ufficiale del mezzo di servizio per finalità istituzionali in luogo di quelle private (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Muto, Rv. 287749-01).

In fattispecie analoghe a quelle qui al vaglio:

– ha ritenuto l’iscrizione, nel registro anagrafico di un Comune, da parte del pubblico ufficiale preposto, del nominativo di cittadini stranieri (nella specie, brasiliani) richiedenti il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, integrante il delitto di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 cod. pen., perché in tal modo si attesta, contrariamente al vero, la residenza degli stessi nel territorio comunale (Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025, dep. 2026, Belfiore, Rv. 289179-01);

– ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 476 cod. pen. nella redazione documentazione anagrafica (verbale di accertamento per iscrizione anagrafica) attestante la residenza di un cittadino albanese (in realtà latitante) presso un determinato alloggio (Sez. 5, n. 44711 del 17/11/2005, Grieco, non mass.);

– ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. nella redazione di falsa documentazione di convivenza anagrafica presso una determinata residenza con soggetto detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. con conseguente induzione in errore (artt. 48, 480 cod. pen.) del competente ufficiale di anagrafe (Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, De Falco e altri, non mass.).

Di questi principi giurisprudenziali, sia pure non evocandoli, ha fatto buon governo il Tribunale del riesame di Palermo nel ravvisare la gravità indiziaria, a carico della ricorrente, in ordine al reato di cui all’art. 479 cod. pen. (in relazione all’art. 476, comma secondo, cod. pen.: circostanza aggravante non oggetto, peraltro, di contestazione in questa sede), avuto riguardo al plesso di disciplina pubblicistica che governa la materia dell’iscrizione anagrafica subordinata alla previa verifica in situ della dimora abituale dell’istante.

L’iscrizione anagrafica – che «si fonda in primis sul diritto a risiedere in un determinato luogo» e che costituisce «la porta di accesso a ogni diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale» (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 32294 del 11/12/2025, Rv. 676829-02) – costituisce procedimento amministrativo complesso facente capo al compente ufficiale dello stato civile tenuto agli adempimenti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, il cui art. 7 disciplina l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che viene effettuata, tra l’altro, «[…] c) per trasferimento di residenza dall’estero dichiarato dall’interessato non iscritto […]») e – per quel che qui rileva – all’effettuazione, prima di procedere all’iscrizione anagrafica, di tutti i controlli necessari ad appurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale (cfr. Cass. pen., Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025).

In presenza dei presupposti, l’iscrizione anagrafica è qualificabile come attività vincolata (Cons. Stato, Sez. III, n. 2546 del 10/03/2023).

L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni così individuate e, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 («Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»), ognuno ha l’obbligo di richiedere «l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche» (comma 1).

La residenza è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi insieme al domicilio e alla dimora. Essere residente in un luogo, quindi essere iscritto anagraficamente in uno specifico indirizzo, determina e instaura una serie di relazioni le quali sono espressioni di diritti e di doveri.

Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 186 del 2020), «i moderni sistemi di anagrafe trovano fondamento proprio in un’esigenza di registrazione amministrativa della popolazione residente.

Tale registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce il presupposto necessario per l’adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all’erogazione di servizi pubblici, e via dicendo».

D’altra parte, il diritto a risiedere in un determinato luogo è stato qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come diritto soggettivo pieno (Cons. Stato, Sez. III, n. 2546 del 10/03/2023).

La residenza è, quindi, anche uno strumento di governo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza in quanto permette alle autorità di pubblica sicurezza di individuare i soggetti iscritti anagraficamente; contemporaneamente è uno strumento di garanzia per l’accesso del soggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali (iscrizione al servizio sanitario e assistenziale territoriale, iscrizione nelle liste elettorali, accesso al gratuito patrocinio, iscrizione nelle liste di collocamento, accesso alla istruzione pubblica, etc.: cfr. ancora Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 32294 del 11/12/2025); ne consegue la sicura rilevanza pubblicistica del relativo procedimento amministrativo agli effetti dell’art. 479 cod. pen.

Nei limiti di scrutinio della presente fase cautelare dall’impugnata ordinanza, per quel che qui rileva – quella materialmente compiuta in data 13 ottobre 2023 dall’ispettrice T. (su istigazione del privato coindagato: art. 117 cod. pen.) costituisce attestazione endoprocedimentale ex se penalmente rilevante, senz’altro passibile di falsità ideologica in quanto avente funzione pubblicistica (fidefaciente: art. 476, comma secondo, cod. pen.), avendo – contrariamente al vero – attestato l’effettiva presenza fisica dei richiedenti iscrizione anagrafica (nella specie, i tre cittadini brasiliani clienti del coindagato G. intenzionati a richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis) presso la “dimora abituale” indicata agli effetti dell’art. 43 cod. civ. (nella specie sita in Via Trieste del Comune di Porto Empedocle).  

Invero, l’accertamento amministrativo in vista dell’iscrizione anagrafica – che qui direttamente rileva in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, è culminato in una attestazione ideologicamente falsa la cui sussumibilità sotto l’art. 479 cod. pen. è contestata dalla ricorrente – costituisce adempimento specificamente disciplinato dall’art. 19 («Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe) del d.P.R. n. 223 del 1989 ai sensi del quale: «1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente».

A sua volta il menzionato art. 4, comma terzo, della legge n. 1228 del 1954, stabilisce che l’ufficiale di anagrafe «invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati».

Dunque, la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un Comune è prevista dalla legge, all’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, ed è demandata all’ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 15/02/2021, in motiv.); accertamento che impone l’effettivo accesso (unico o plurimo in caso di precaria assenza del richiedente) in loco del personale di polizia locale incaricato, al fine di «accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo» (così già Cass. civ., Sez. 1, n. 4525 del 06/07/1983, Rv. 429396-01).

D’altre parte, come noto ai sensi dell’art. 43 cod. civ. «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» mentre «[l]a residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Come reiteratamente affermato dalle Sezioni civili della Suprema Corte, la residenza di una persona, stando all’art. 43 cod. civ., è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza per un periodo apprezzabile e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 33294 del 11/12/2025, Rv.676829-02, in motiv. § 7.1; Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 30/03/2023, Rv. 667475-01; conf. Cass. civ. n. 3841 del 15/02/2021; Cass. civ., n. 25726 del 1/12/2011).

La nozione di residenza si caratterizza, dunque, per la permanenza nel luogo prescelto per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, di guisa che la stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 15/02/2021, Rv. 660496-01).

Conclusivamente sul punto, va affermato che la verifica della sussistenza del requisito della “dimora abituale” in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un determinato Comune, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, consiste nell’accertamento, da parte della polizia municipale incaricata delle verifiche del caso dall’ufficiale di anagrafe, «che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località e che non vi si rechi solo nei periodi dell’anno in cui il soggiorno si caratterizzi come più conveniente, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio» (così Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 2023, cit., in motiv., che, richiamando Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 2021, cit., Rv. 660496-01, ha ribadito come tale verifica imponga il ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, dall’altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l’interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma).

Ne consegue che detto accertamento, culminante in un’attestazione fidefacente a firma del pubblico ufficiale incaricato dall’ufficiale di anagrafe del competente Comune, deve compendiarsi nell’accesso in situ volto ad appurare che la persona richiedente la residenza dimori effettivamente (e non temporaneamente) nel territorio comunale e, segnatamente, in quella determinata abitazione.

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