La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 22654/2026, in materia di reati concernenti le armi, ha ricordato che l’attenuante di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti qualità e quantità delle armi illegalmente gestite.
Coerentemente con l’insegnamento per cui «In materia di reati concernenti le armi, l’attenuante di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 2 , n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi Vehap, Rv. 278239 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827 – 01), la Corte di appello ha superato la censura dell’appellante – pedissequamente richiamata nel ricorso per cassazione – del diniego dell’attenuante controversa affermando, con motivazione logicamente coerente, che la stessa dovesse essere esclusa per la gravità della una condotta siccome realizzata durante la sottoposizione a misura cautelare e al cospicuo munizionamento (ben 287 cartucce) che va ben oltre quello dell’arma illegittimamente detenuta.
