Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33113/2026, 3/8 settembre 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha ribadito che il divieto del bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate la motivazione dell’ordinanza di annullamento (Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, in motiv. § 2; conf. Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, Rv. 285206-01).
In effetti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, in quanto, oltre ad essere limitata allo stato degli atti, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise (in questo senso, e con specifico riferimento alle misure cautelari reali: Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683-01; Sez. 4, n. 32929 del 04/06/2009, Rv. 244976-01; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 2009, Rv. 242502-01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Rv. 238082-01).
Altrettanto consolidato è l’orientamento secondo cui la pendenza di un ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo, non impedisce al PM, a fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuova richiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta, avrebbe la conseguenza di rendere improcedibile l’impugnazione pendente per la sopravvenuta mancanza di interesse (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18031 del 18/01/2019, 275958-01, e Sez. 3, n. 30043 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 273333-01, nonché, per identiche conclusioni in tema di misure cautelari personali, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001-01).
Va osservato, ancora, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest’ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale, in quanto il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame (cfr. Sez. 3, n. 37706 del 22/09/2006, Rv. 235249-01, nonché, per identiche conclusioni con riferimento al sequestro probatorio, Sez. 4, n. 13817 del 28/02/2023, Rv. 284562-01, e Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Rv. 278422-01).
In sintesi, i principi sopra richiamati implicano che:
a) il vincolo da giudicato cautelare nasce solo in relazione alle questioni dedotte ed effettivamente decise;
b) la possibilità di chiedere ed applicare una nuova misura cautelare reale (ovvero disporre un nuovo vincolo probatorio reale) non è preclusa dalla non definitività della decisione che ha annullato il provvedimento di vincolo, ma, se esercitata, preclude la proposizione di impugnazioni contro quest’ultima;
c) l’annullamento (a fortiori se senza rinvio) per vizi formali di una misura cautelare reale non costituisce ragione preclusiva alla richiesta od applicazione di un nuovo provvedimento di vincolo, anche se emesso sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del precedente (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5.1).
Da quanto appena indicato, è ragionevole inferire (sempre in continuità con quanto affermato da Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5-1) che, se la motivazione della decisione di annullamento senza rinvio non è ancora nota, e quindi non si conoscono quali sono le questioni effettivamente decise, nessun vincolo da giudicato è ancora nato.
È altrettanto ragionevole ritenere (arg. da Sez. 3, n. 333988 del 16/06/2023, cit., relativa a sequestro preventivo) che il PM possa disporre un nuovo provvedimento di sequestro probatorio anche quando non sia stata depositata la motivazione della sentenza che abbia annullato il precedente provvedimento genetico, qualora ritenga di aver superato le lacune o i vizi determinativi della caducazione di quest’ultimo; ciò, a fortiori, se si tratta di decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento genetico.
Inoltre (ancora arg. da Sez. 3, n. 333988 del 16/06/2023, cit., in motiv. § 5.2) il nuovo provvedimento di sequestro probatorio, se disposto quando non sia stata depositata la motivazione della decisione che ha annullato un precedente provvedimento impositivo di identica misura, non può incorrere nella violazione del giudicato cautelare, perché questo, avendo ad oggetto esclusivamente le questioni dedotte ed effettivamente decise, non sussiste fino a quando non è conoscibile il contenuto argomentativo della decisione da cui dovrebbe derivare.
Di conseguenza, non è ragionevole ipotizzare la necessità di una motivazione che spieghi perché deve ritenersi insussistente una preclusione in quel momento non ancora esistente. Conclusivamente del tutto rettamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’annullamento (senza rinvio) di un sequestro probatorio per vizi formali non esclude che possa essere disposto (immediatamente) un nuovo vincolo reale, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati.
Deve osservarsi ulteriormente che il PM procedente ha potuto (precocemente) conformarsi alla (ancora sconosciuta ma prevedibile) ratio decidendi della suddetta sentenza di annullamento (senza rinvio) per la semplice ragione che i principi poi resi noti con la pubblicazione della decisione non sono affatto inediti ma ricognitivi della più pregnante elaborazione di legittimità conformata al principio di proporzionalità e adeguatezza sviluppatasi nell’ultimo quinquennio (cfr. Sez. 6, n. 26732 del 03/06/2025, cit.; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, cit.; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, cit.; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, cit.), in base al quale – in sintesi – nel decreto di sequestro probatorio di un dispositivo informatico come il telefono cellulare il PM, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva deve indicare:
a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, cit., Rv. 286358-03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, cit., in motiv. § 4.6; conf. Sez. 1, n. 28601 del 21/05/2025, non mass., in motiv. § 5; da ultimo, Sez. 1, n. 7119 del 27/1/2026, non mass.).
A questa stregua, del tutto prevedibilmente il PM, prima ancora di conoscere le motivazioni della sentenza rescindente – e senza violare alcuna inesistente preclusione cautelare (v. retro § 2) trattandosi di decisione di annullamento senza rinvio che aveva rimosso anche il titolo genetico – ha potuto emendare le proprie carenze motivazionali in cui era in precedenza incorso apportando nell’ultimo decreto di sequestro probatorio specifici riferimenti motivazionali relativi al «catalogo delle specifiche informazioni, dei criteri di selezione dei dati ricercati e del profilo cronologico della relativa estrazione, con le conseguenti indicazioni in punto di formazione della copia dei corrispondenti dati e della sua restituzione, compiuti l’accertamento e l’estrazione rilevanti ai fini d’indagine» (Sez. 1, n. 19851 del 2025, cit., in motiv. § 4.1, pag. 13).
Contrariamente a quanto infondatamente dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi che governano la materia del sequestro dei telefoni cellulari e, segnatamente, di quelli (successivamente) enucleati da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit. di annullamento del decreto genetico.
A supporto della decisione di rigetto del riesame proposto avverso l’ultimo provvedimento di sequestro probatorio, il collegio cautelare ha premesso le coordinate generali poste da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01 – sentenza da cui ha preso le mosse anche Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit., in motiv. § 3.1 (pag. 9) – per poi evidenziare, del tutto congruamente, che il requisito della motivazione può dirsi soddisfatto anche attraverso il ricorso a forme succinte o sintetiche o anche per relationem, giacché ciò che assume rilievo, in ogni caso, è la presenza di un’adeguata motivazione e non la forma che di volta in volta essa può assumere.
Il Tribunale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha quindi ritenuto che il PM procedente abbia adeguatamente assolto all’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio per avere chiaramente specificato le ragioni che giustificano l’apposizione del vincolo reale e la sua utilità per le indagini in corso, «atteso che i supporti informatici (telefoni cellulari) contengono verosimilmente dati afferenti alla condotta criminosa posta in essere»; ha altresì ravvisato l’evidente nesso di pertinenzialità tra il grave reato di tentato omicidio in contestazione (nonché quello, commesso il medesimo giorno, di lesioni aggravate in danno di altro soggetto) e i supporti informatici (tra cui quello dell’odierno ricorrente), il cui sequestro – ha specificato il collegio cautelare – dovrà essere mantenuto per un periodo di tempo strettamente necessario ad estrapolare i dati informatici sulla base degli specifici criteri di ricerca indicati nel provvedimento ablatorio.
Trattasi di motivazione congrua, adeguatamente sviluppata e che non merita alcuna censura, poiché il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 27 aprile 2026, lungi dall’apporre (o dal mantenere, come lamenta il ricorrente) un vincolo esteso ed omnicomprensivo sul dispositivo in uso agli indagati, dettaglia le esigenze investigative, circoscrive le esigenze probatorie e specifica il nesso di pertinenzialità tra i dispositivi elettronici in sequestro e i reati contestati spiegando che, tramite consulenza tecnica o altro accertamento istruttorio, con incarico per la copia forense dei cellulari in sequestro, occorre estrapolare le (sole) chat intercorse sul gruppo whatsapp denominato […] utilizzando una serie di chiavi di ricerca (di cui il magistrato inquirente indica nominatim i temi) in un arco temporale assai circoscritto (indicato tra le h. 10 del 4 e le ore 12 del 5 ottobre 2025) ed a sua volta motivato (posto che gli indagati, a partire dalla giornata del 4/10/2025, si erano scambiati una serie di conversazioni sulla chat […].
I rilievi difensivi che lamentano, in più parti, l’apprensione integrale dell’intero archivio digitale dell’indagato e, con essa, l’indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, appaiono, dunque, puramente contestativi e al contempo generici, posto che – come bene rileva l’ordinanza impugnata – il PM ha congruamente esplicitato le ragioni della ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo in uso (anche) al ricorrente, con la giustificazione della perimetrazione temporale (che è agganciata ai confini temporali dell’imputazione provvisoria) e l’individuazione del termine entro cui verrà effettuata tale selezione.
Meramente avversativi e, comunque, manifestamente infondati sono, infine, i rilevi difensivi (seconda parte del primo motivo di ricorso; quarto motivo di ricorso) che lamentano l’inidoneità dell’apposto termine di quaranta giorni a delimitare in modo effettivo la durata della compressione reale, in ragione della apposta clausola di proroga.
Quanto alla tempistica entro cui deve effettuarsi la selezione dei dati digitali da estrarre dal telefono cellulare in sequestro e poi procedersi alla restituzione dell’apparecchio, nonché della copia informatica dei dati non rilevanti, le più recenti indicazioni giurisprudenziali, nella consapevolezza che l’onere motivazionale del decreto di sequestro va modulato in relazione alla sua natura di atto a sorpresa, al momento processuale in cui è disposto e alla mole di dati da esaminare (questi ultimi non conoscibili preventivamente), sono nel senso che «in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative secondo la quale le sottese esigenze di elaborare canoni idonei a garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità non devono essere considerati alla stregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Rv. 289892-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358-03).
Come da ultimo si è condivisibilmente precisato, l’indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti non può che risultare approssimativa e talora persino inesigibile, incidendo diversi fattori, quali la mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o difficoltà di carattere tecnico (in termini, Sez. 1, n. 26289 del 15/04/2026, non mass. in motiv. § 3).
D’altra parte, l’indicazione di tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi di dati informatici, non essendo il PM in grado di prevederli nella fase genetica, rischia talora persino di introdurre rigidità inconciliabili con la natura del mezzo di ricerca della prova (ancora, Sez. 1, n. 26298 del 15/04/2026, cit., in motiv. § 3).
Tanto ribadito, nella specie l’apposizione del vincolo temporale (nella specie, di giorni 40) da parte del PM sequestrante, neppure dovuta al lume della surrichiamata giurisprudenza (cfr. ancora Sez. 1, n. 26298 del 15/04/2026, cit., ed ivi per richiami), non lede alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente, rispondendo piuttosto ad un’indicazione garantistica più volte offerta dalla Suprema Corte proprio per consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità (anche temporale) della misura reale, tant’è che è stata ribadita, in sede rescindente, anche da Sez. 1, n. 19851 del 2026, cit., in motiv. § 4.2 («…con l’individuazione […] della perimetrazione temporale dei dati di interesse e del tempo occorrente per operare la selezione dei dati ricercati, per le conseguenti restituzioni agli aventi diritto…»: pagg. 14-15).
Quanto alla denunciata indeterminatezza temporale del vincolo reale quale deriverebbe dall’apposta previsione di proroga delle operazioni tecniche, premesso che l’attivazione della proroga è del tutto eventuale e comunque dovrebbe essere giustificata con autonoma motivazione («…salvo restando l’eventuale proroga motivata di questo P.M.») suscettibile, quindi, di autonoma verifica – e critica – da parte dell’interessato, i rilievi difensivi si rivelano puramente avversativi e, al contempo, ipotetici in quanto lamentano (precocemente) un’evenienza inattuale non ancora verificatasi ed al cui verificarsi, semmai, in caso di omessa immotivata restituzione del cellulare il titolare dei beni, potrà fare ricorso ai rimedi impugnatori normativamente previsti (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Rv. 270018-01; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 26848901), quali l’istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, fare ricorso alla procedura di cui all’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. ex multis Sez. 1, n. 19851 del 20/03/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026, Rv. 289456-01, in motiv.; Sez. 2, n. 5193 del 28/01/2026, Rv. 289486-01; Sez. 6, n. 543 del 3/12/2025, dep. 2026, Rv. 289205-01), la cui attivazione consentirà di verificare se le operazioni disposte rispettino il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata la perdurante protrazione del vincolo reale (Sez. 1, n. 26289 del 15/04/2026, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 22102 del 26/05/2026, non mass.).
