Danno da irragionevole durata del processo: l’equa riparazione non può superare il valore del giudizio presupposto (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7238/2026, 22 gennaio/26 marzo 2026, ha chiarito che, in tema di giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell’ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto.

Ne consegue che, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei relativi pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti in corso di procedura, dovendosi distinguere, al fine di evitare che l’indennizzo sia superiore al danno, tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente.

Ciò comporta che, in relazione al primo periodo, non sussiste alcun diritto all’indennizzo e, non avendo precipua valenza il quantum del credito, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento del predetto indennizzo in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) all’interno di tale fase (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata).

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