Equa riparazione per durata irragionevole del processo: l’istanza di accelerazione non è condizione di ammissibilità della domanda (Vincenzo Giglio)

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Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5686/2026, 22 gennaio/12 marzo 2026, ha chiarito che, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, il mancato deposito dell’istanza di accelerazione di all’art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001 nell’ambito del giudizio di cassazione non può condizionare – alla luce dell’interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 142/2023 – l’ammissibilità della domanda di equa riparazione, ma, costituendo manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida, la sua mancata presentazione può assumere rilievo ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex art. 2, comma 1, della medesima legge.

Il provvedimento impugnato

Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Perugia ha accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la domanda degli odierni ricorrenti, che avevano agito per il riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi la Corte di cassazione, e liquidata la somma di € 240 per ciascuno di essi.

Il Ministero opponente aveva lamentato la violazione dell’art. 1-ter, comma 6, e dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001, perché gli odierni controricorrenti non avevano depositato, nel giudizio presupposto della cui durata irragionevole si dolevano, l’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1-ter, comma 6, della legge Pinto, nei termini ivi previsti (sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis).

Aveva inoltre denunziato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, perché non sarebbe stata superata la soglia minima di gravità per l’indennizzabilità del danno da durata irragionevole del processo.

Nella resistenza degli odierni controricorrenti la Corte distrettuale ha ritenuto, in particolare, fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, perché non sarebbero operative, in relazione al giudizio di Cassazione, le sentenze della Corte costituzionale n. 169 del 2019 e n. 175 del 2021, concernenti i giudizi penali ed amministrativi.

Il ricorso per cassazione

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione gli originari istanti, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La decisione della Suprema Corte

Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, perché il giudice dell’opposizione avrebbe ritenuto obbligatoria la presentazione dell’istanza di accelerazione prevista da detta disposizione, ai fini dell’ammissibilità della domanda di riconoscimento dell’indennizzo da irragionevole durata del processo, considerando erroneamente non applicabili analogicamente al giudizio di cassazione le pronunce della Corte costituzionale con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che obbliga le parti alla presentazione dell’istanza di accelerazione nei giudizi penali ed amministrativi.

La censura è fondata.

I ricorrenti evidenziano che la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’imposizione, ope legis, a carico della parte che insti per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, dell’obbligo di presentare una istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, ha ribadito, con la sentenza n. 142 del 13/07/2023, l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art.2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, “… nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge”.

In tale decisione, relativa ad un caso in cui l’indennizzo era stato invocato per l’irragionevole durata di un giudizio di cassazione, e quindi ad una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, la Corte costituzionale ha affermato, in motivazione, che “Ciò che conta sottolineare in questa sede, tuttavia, è che il legislatore della riforma –pur intervenuto, sotto altri profili, sul testo dell’art. 1-ter della legge n. 89 del 2001– non ha inteso instaurare alcun collegamento diretto tra l’istanza disciplinata dalle disposizioni censurate e il suddetto rito accelerato. In ogni caso, il deposito dell’istanza di accelerazione in parola, in tempo utile ad evitare il superamento dei termini di ragionevole durata del processo, costituisce manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida. La mancata presentazione di tale istanza, quindi, «può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001» (sentenza n. 169 del 2019). Quel che, invece, non risulta conforme ai parametri costituzionali evocati è che l’omesso deposito dell’istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione (in senso analogo, sentenza n. 175 del 2021)” (cfr. punti 7 e 7.1 della sentenza in esame).

Il ricorso va di conseguenza accolto, avendo la Corte di appello di Perugia erroneamente ritenuto obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di cd. equo indennizzo per irragionevole durata del processo, la presentazione, da parte dei richiedenti, dell’istanza di accelerazione prevista dall’art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2-bis, della medesima normativa.

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