La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 32649/2026 (allegata al post) traccia un confine importante in tema di lieve entità.
In materia di stupefacenti, l’abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 costituisce una causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto.
Ma cosa deve intendersi, precisamente, per “abitualità”?
La Cassazione lo chiarisce: non è sufficiente che la condotta non sia occasionale.
La non occasionalità indica una condotta che non si esaurisce in un episodio isolato.
L’abitualità richiede invece un quid pluris: una serialità delle condotte capace di rivelare una stabile propensione all’attività criminosa.
È questa la distinzione centrale della pronuncia.
La reiterazione di condotte non meramente episodiche, dunque, non equivale automaticamente a un comportamento abituale.
Per parlare di abitualità occorre che la ripetizione assuma quei caratteri di reiterazione e stabilità che consentono di cogliere una vera e propria propensione stabile alla commissione dell’attività criminosa.
Un principio particolarmente significativo alla luce della modifica dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, introdotta dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla l. 24 aprile 2026, n. 54.
Tra una condotta non occasionale e una condotta abituale non c’è soltanto una differenza terminologica.
C’è un diverso grado di reiterazione e stabilità della condotta, che il giudice è chiamato a verificare concretamente.
