Stupefacenti: quando la reiterazione diventa “abitualità”? (Marco Pizzinelli)

Four people talking and exchanging a small item in a city alley

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 32649/2026 (allegata al post) traccia un confine importante in tema di lieve entità.

In materia di stupefacenti, l’abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 costituisce una causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto.

Ma cosa deve intendersi, precisamente, per “abitualità”?

La Cassazione lo chiarisce: non è sufficiente che la condotta non sia occasionale.

La non occasionalità indica una condotta che non si esaurisce in un episodio isolato.

L’abitualità richiede invece un quid pluris: una serialità delle condotte capace di rivelare una stabile propensione all’attività criminosa.

È questa la distinzione centrale della pronuncia.

La reiterazione di condotte non meramente episodiche, dunque, non equivale automaticamente a un comportamento abituale.

Per parlare di abitualità occorre che la ripetizione assuma quei caratteri di reiterazione e stabilità che consentono di cogliere una vera e propria propensione stabile alla commissione dell’attività criminosa.

Un principio particolarmente significativo alla luce della modifica dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, introdotta dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla l. 24 aprile 2026, n. 54.

Tra una condotta non occasionale e una condotta abituale non c’è soltanto una differenza terminologica.

C’è un diverso grado di reiterazione e stabilità della condotta, che il giudice è chiamato a verificare concretamente.

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