Giustizia riparativa: richiesta di accesso ed onere di allegazione (Riccardo Radi)

Man speaking in Milan courtroom during restorative justice hearing

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22410/2026 ha stabilito che ai fini dell’ammissibilità della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, l’interessato è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali valevoli a evidenziarne l’utilità in funzione della definizione delle questioni derivanti dalla commissione del reato per cui si procede, sì da consentire al giudice di valutarne la congruenza riparativa rispetto all’offesa.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stato ritenuto insussistente l’interesse ad impugnare il provvedimento reiettivo della richiesta di accesso, sul duplice rilievo che l’imputato non avesse dedotto di aver assolto l’indicato onere di allegazione e che l’unico effetto favorevole prospettato, consistente nel possibile riconoscimento di un’attenuante al positivo compimento del programma riparativo, era precluso dai limiti del giudizio di rinvio. 

La Cassazione ha recentemente affrontato, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325), il tema dell’accesso dell’imputato alla giustizia riparativa, chiarendo che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

Nel giungere a tale conclusione, ha ricostruito ispirazione e finalità dello strumento, alla cui luce ha stilato altresì un importante vademecum operativo.

La pronuncia muove dalla constatazione che il modello di giustizia riparativa delineato dal legislatore colloca al centro del suo progetto le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto, favorendo l’incontro dialogico tra l’autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, e contribuendo, dunque, a disegnare «il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo».

I Giudici delle Sezioni unite sottolineano che, proprio in considerazione del valore riconosciuto a tale percorso – in termini di risocializzazione e responsabilizzazione del reo -, il legislatore ha attribuito ad esso il più ampio ambito applicativo, spingendosi a consentirne l’accesso pure a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale (art. 44, commi 2 e 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e, nell’ambito di quest’ultimo, ammettendo l’autorità giudiziaria a disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato al centro di giustizia riparativa di riferimento in ogni stato e grado del procedimento (art. 129- bis cod. proc. pen.). Precisano inoltre che, laddove un procedimento penale sia iniziato, all’autorità giudiziaria – che, sempre con parole mutuate dalla sentenza, “apre le porte della camera riparativa” – spetta il compito di valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma e l’interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell’assenza di «un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti» e – per quanto qui interessa – dell’esistenza di una “utilità” «per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede».

A tale fine, specificano – aspetto di non poco momento, nel presente giudizio – che fa nozione di “utilità” del programma discende necessariamente dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa, innanzi riportati: occorrendo cioè una prognosi favorevole in ordine all’esito del “servizio pubblico di cura relazionale tra le persone”, che, ad avviso del giudice, si deve prospettare come idoneo a ricucire lo “strappo” cagionato dal reato. E concludono che, «per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l’onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato».

Ciò che – nel caso di specie – la ricorrente non ha dedotto di aver fatto davanti alla Corte d’appello. Né è peregrino evidenziare, in proposito, che, nel caso di reati perseguibili d’ufficio, la dimostrazione della suddetta “utilità” avrebbe richiesto un non disprezzabile impegno argomentativo, e comunque un impegno maggiore di quello tendenzialmente imposto dai reati perseguibili a querela, nei quali l’evocato “strappo” del reato lacera una trama relazionale interpersonale più fitta, forse, ma sicuramente meno estesa e quindi più facilmente focalizzabile.

Come è stato opportunamente evidenziato in dottrina, infatti, il criterio dell’utilità costituisce una chiave di orientamento del magistrato in funzione della congruenza riparativa del mezzo rispetto all’offesa sottoposta al suo esame, il che significa che, a dispetto dell’universalismo della giustizia riparativa, l’adeguatezza dello strumento andrà valutata in relazione a quei fatti concreti che si prestano ad essere “trattati” nelle forme comunicative individuate dall’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 cit.

E, quantomeno allo stato attuale della riflessione sul tema, tali forme comunicative appaiono più difficilmente calibrabili su reati ad offensività diffusa che su quelli le cui vittime siano invece agevolmente identificabili. Ma c’è dell’altro. Immediatamente di seguito, la citata pronuncia a Sezioni unite ha anche precisato che, in caso di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’imputato, nell’atto di impugnazione, ha l’onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa», citando sul punto una consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; conf. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), in quanto l’impugnante è tenuto a dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilità dell’istanza.

Anche sotto questo profilo il ricorso è silente.

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