Non serve un’operazione sotto copertura. Non serve un reato transnazionale. E non serve nemmeno che si tratti di un arresto obbligatorio in flagranza.
È questo il punto centrale della sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, n. 32725/2026 (allegata al post).
La Corte chiarisce che l’art. 9, comma 6, L. 146/2006 disciplina un autonomo strumento di polizia giudiziaria: l’arresto può essere ritardato quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili, nei casi e per i reati indicati dalla legge.
La rubrica della norma non restringe il suo contenuto.
Il fatto che l’art. 9 sia inserito nella disciplina delle “operazioni sotto copertura” non significa che il comma 6 possa essere utilizzato esclusivamente in quel contesto.
Per la Cassazione, il dato decisivo è il tenore letterale della disposizione: il comma 6 regola attività di polizia giudiziaria diverse dalle operazioni sotto copertura e può trovare applicazione anche al di fuori delle indagini relative a reati transnazionali.
Non esiste, secondo la Corte, alcuna disposizione che limiti l’arresto differito ai soli casi di arresto obbligatorio in flagranza.
Anche questa lettura del GIP viene quindi esclusa perché priva di un concreto riscontro normativo.
La Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza del GIP di Ravenna e riconosce che gli arresti differiti erano stati legittimamente eseguiti ai sensi dell’art. 9, comma 6, L. 146/2006.
