Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 5323/2026, 9 marzo/6 maggio 2026, ha indicato i criteri in base ai quali distinguere l’attività interpretativa insindacabile del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie dalla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile che dà luogo alla responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, risoltasi nella specie nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale.
Occorre a tal fine aver riguardo non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all’esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell’interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale.
In applicazione di tali criteri la Suprema Corte ha escluso la giustificabilità dell’interpretazione, adottata dall’incolpato, dell’art. 305, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, alla luce del tenore letterale della norma – che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante.
Le Sezioni unite hanno ugualmente escluso che la predetta informazione potesse plausibilmente fondarsi su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell’ufficio giudiziario.
