Notizie divulgate mediante il mezzo televisivo: la loro elevata forza suggestiva cui consegue la ricezione acritica dei destinatari impone un elevato grado di prudenza e responsabilità al conduttore (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9997/2026, 17 aprile/28 maggio 2026, ha chiarito che, in tema di divulgazione della notizia, il mezzo televisivo si differenzia da quello della carta stampata per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, esplicando un maggiore impatto sul pubblico, in quanto idoneo ad incidere con immediatezza sulla sfera privata dei telespettatori e dotato di una peculiare forza di suggestione, tale da indurre la generalità dei destinatari a ritenere acriticamente vero quanto comunicato e a fissare la notizia nella memoria così come data, senza possibilità di immediata riflessione critica.

Ne consegue che nell’esercizio del diritto di critica mediante tale mezzo è richiesto al giornalista un più elevato grado di prudenza e di responsabilità nella trasmissione di notizie, specie quando queste incidano sui diritti e sulla reputazione dei terzi.

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