La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 32961 del 7 settembre 2026 ha ribadito che integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita, la condotta dell’amministratore di sostegno che si appropria di somme dell’amministrato. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha profondamente inciso sulle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), ancorandole a un criterio oggettivo funzionale.
L’art. 357, in particolare, stabilisce, al comma 1, che agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e, al comma 2, che, agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Al fine di individuare se l’attività amministrativa svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, è necessario, quindi, verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dal rapporto di dipendenza con un ente pubblico; in caso positivo occorre distinguere, nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo, se si tratti di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, con il criterio della presenza (nell’una) o della mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 citato (Sez. U, n. 10086 del 13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190).
Si è pubblico ufficiale, in altri termini, non in relazione a ciò che “si è” ma in relazione a ciò che “si fa”, e cioè alla attività esercitata e alle norme che la disciplinano.
Secondo il costante orientamento della cassazione, l’amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418). L’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e ss. cod. civ., è diretta tutelare la persona che, per effetto di una condizione di incapacità, anche soltanto parziale o temporanea, non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. L’istituto è concepito in modo da assicurare l’assistenza necessaria incidendo sulla capacità di agire dell’interessato nella misura strettamente indispensabile, così da preservarne, per quanto possibile, l’autonomia.
Proprio tale carattere costituisce l’elemento distintivo rispetto ai tradizionali strumenti di protezione degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione.
«Si tratta quindi di un istituto che, nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, persegue l’obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno, temporaneo o permanente, nel quadro quindi di un servizio di utilità collettiva, essenziale per la salvaguardia degli interessi di soggetti con problemi di minore gravità di quelli residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione» (Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, cit.). In virtù del rinvio operato dall’art. 411 cod. civ., all’amministratore di sostegno sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. da 349 a 353, da 374 a 388 nonché gli artt. 596, 599 e 779 cod. civ., ossia, tra l’altro, l’obbligo del giuramento prima dell’assunzione dell’incarico (art. 349), il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350 e 353), la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, l’obbligo di rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell’amministrazione (artt. 374 e 388), la disciplina limitativa della capacità di ricevere per testamento e per donazione.
Tali disposizioni, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale, equiparano la posizione dell’amministratore di sostegno a quella del tutore, estendendo al primo gli obblighi e le responsabilità previsti per il secondo.
Proprio l’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’amministratore di sostegno e delle finalità da questi perseguite impone di riconoscergli, al pari del tutore, la qualifica di pubblico ufficiale.
Da ciò consegue che integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita, la condotta dell’amministratore di sostegno che si appropria di somme dell’amministrato (Sez. 6, n. 10624 del 16/02/2022, Rv. 282944- 01).
