La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 22828/2026, in tema di ricettazione, ha ricordato che il riconoscimento dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. postula, in via preliminare, l’accertamento del valore del bene, sicché, ove esso sia non esiguo, l’attenuante va esclusa, mentre, nel caso in cui la consistenza economica del bene sia lieve, possono essere valutati, anche in senso ostativo, gli ulteriori parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso che la diminuente potesse fondarsi esclusivamente sulla modesta entità del danno cagionato alla persona offesa conseguente alla restituzione del bene, peraltro operata dalla polizia giudiziaria e non dall’autore del reato.
La cassazione, nel caso in esame, riafferma che in tema di ricettazione, il “valore del bene” è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; solo se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, per valutare la sussistenza dell’attenuante devono essere analizzati gli ulteriori parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto ed a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (tra le altre: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non risulta coerente con tali indicazioni ermeneutiche.
La “levità” della ricettazione è stata infatti ritenuta esclusivamente sulla base della circostanza che la e-bike fosse stata restituita all’offeso dalla Polizia Giudiziaria, dunque sulla base dalla esiguità del “danno” complessivamente subito; tuttavia, non è stata effettuata alcuna valutazione circa la consistenza economica del bene ricettato, accertamento che, secondo la condivisa giurisprudenza sopra richiamata, deve essere effettuato in via preliminare e condiziona l’accesso alla successiva analisi dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. tra i quali si rinviene l’entità del danno patito dall’offeso (indicato al n. 2) dell’art. 133 cod. pen.).
Si riafferma dunque che, al fine di ritenere la sussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, occorre in via preliminare valutare la consistenza economica del bene ricettato; solo se si ritiene che essa sia lieve possono essere presi in considerazione i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. (in ipotesi ostativi al riconoscimento dell’attenuante).
Ciò implica che l’attenuante non possa essere “immediatamente” riconosciuta sulla base della valutazione della levità del “danno” conseguente alla eventuale restituzione del bene (peraltro, nel caso in esame avvenuta ad opera non dell’autore del reato ma della Polizia Giudiziaria).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla valutazione della sussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen. che dovrà essere oggetto di nuovo giudizio.
