Dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento: possibile la revoca della pena sospesa concessa con la medesima sentenza? Le risposte contrastanti della giurisprudenza di legittimità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 30117/2026, 14 maggio/6 agosto 2026, ha avuto ad oggetto il tema della revocabilità del beneficio della pena sospesa riconosciuto con una sentenza di patteggiamento per un reato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Provvedimento impugnato

Con l’ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a XXX con sentenza emessa in data 11 dicembre 2012, divenuta definitiva il 5 luglio 2013, per essere stato commesso nel quinquennio dall’irrevocabilità di tale sentenza, in data 13 marzo 2016, il medesimo titolo di reato (art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990), come accertato con sentenza di applicazione di pena concordata, intervenuta il 5 febbraio 2019, divenuta definitiva il 22 marzo 2019.

Ricorso per cassazione

Avverso il descritto provvedimento è stato presentato tempestivo ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo (violazione degli artt. 674, 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen.: la revoca della sospensione condizionale della pena è stata emessa in violazione dell’art. 445 cod. proc. pen. in quanto, trattandosi di sentenza di applicazione di pena concordata divenuta definitiva il 22 marzo 2019, gli effetti estintivi della già concessa sospensione condizionale erano già maturati prima dell’irrevocabilità, cioè il 5 luglio 2018) che è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Decisione della Suprema Corte

È noto l’indirizzo secondo il quale (Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994 – 01) la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (conf. Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Rv. 276201 – 01).

 A tale orientamento è seguito l’indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Rv. 287153 – 01) secondo il quale in tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis.

Comunque sia, la Suprema Corte si è espressa nel senso che, in tema di sospensione condizionale della pena, la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l’ostacolo all’effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l’effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all’accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37192 del 08/10/2025, Rv. 288686 – 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso l’effetto estintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato in epoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen). Nello specifico caso al vaglio, il ricorrente non deduce l’avvenuta dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna a pena sospesa e, comunque, cita un precedente non pertinente al caso in esame.

Il ricorso è affetto pertanto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

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