Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25766/2026, 25 giugno/9 luglio 2026, ha chiarito che il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione; invero quest’ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all’estero e quella da emanare in Italia, non può considerarsi “altro effetto penale della condanna” rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 6 n. 1056 del 07/03/1996, Rv. 204519-01).
È inapplicabile “in executivis” la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (tra le tante, Sez. 1, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 259035-01).
Tale esegesi è anche coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell’individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 del cod. proc. pen. (Corte cost. ordinanza n. 72 del 1997).
Al riguardo, la Corte ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l’individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all’estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la ‘violazione più grave’ e determinare, in ragione di essa, l’aumento di una pena prevista dall’ordinamento interno» e che «l’applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all’estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l’altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere».
Questa pronuncia non può dirsi superata da quanto eventualmente desumibile dalla decisione quadro 2008/675/GAI, attuata in Italia con il d.lgs. n. 73 del 2016, poiché, a tacere d’altro, la Svizzera, che ha aderito allo spazio Schengen, tuttavia non fa parte dell’Unione europea.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 6, n. 671 del 27/10/2022, dep. 2023, non mass., e Sez. 6, n. 23263 del 05/05/2023, non mass.), il regime giuridico di circolazione dei giudicati penali di condanna previsto per gli Stati membri dell’U.E. (in ordine al quale, Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614-01) non è applicabile alla Confederazione svizzera.
Tale Stato, pur avendo relazioni qualificate con l’Unione europea, non è membro di tale consesso e pertanto allo stesso non è applicabile il d.lgs. 2 maggio 2016, n. 73, che ha attuato in Italia la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Per detto Stato continuano quindi ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d’Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali. In particolare, viene in considerazione l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che ne agevola l’applicazione, che all’art. 21 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna. Nell’attuare tale disposizione, la legge di ratifica (I. n. 367 del 2001) ha novellato l’art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento
