La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22597/2026 ha sottolineato che il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all’art. 570-bis cod. pen., è procedibile d’ufficio, senza distinzione tra tipologie di assegno e soggetti beneficiari, posto che la disposizione, introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha trasposto in un’unica fattispecie incriminatrice le figure delittuose già previste dall’art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e dall’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, senza incidere sul regime di procedibilità.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la «connotazione di genere» del reato, sul rilievo che l’omesso versamento costituisce una forma di prosecuzione della supremazia economica di un coniuge sull’altro, idonea a mantenere il beneficiario in una condizione di dipendenza e di vulnerabilità.
