Cassazione e ricorso in materia cautelare: il principio spesso disatteso (Marco Pizzinelli)

Corte Suprema di Cassazione courthouse by Tiber River with people and vehicles nearby

La Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31653/2026 (allegata al post), torna sul tema dei limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare e ribadisce un principio tanto consolidato quanto spesso disatteso: il giudizio di legittimità non è la sede per contrapporre alla ricostruzione del giudice una diversa lettura dei fatti e degli elementi di prova.

Nel caso esaminato, il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale di Roma sulle esigenze cautelari, valorizzando, in particolare, la circostanza che egli avesse manifestato al proprio difensore la volontà di rientrare in Italia e sostenendo che lo stesso arresto avrebbe dimostrato tale intenzione.

Per la Corte, si tratta di deduzioni meramente congetturali, che non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 

Il Tribunale aveva infatti fondato la propria valutazione sulla specifica attività investigativa che aveva consentito di localizzare l’indagato, fuggito in Croazia dopo la rapina, nonché sulla durata della latitanza e sull’emissione di un mandato d’arresto europeo.

La Cassazione ribadisce così che il motivo di ricorso deve misurarsi con le ragioni effettivamente poste dal giudice a fondamento della decisione. Non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del fatto, né limitarsi ad affermare che determinati elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente.

Analoga sorte è riservata al secondo motivo, con il quale la difesa contestava la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, richiamando il tempo trascorso dalla cattura, l’incensuratezza, il risarcimento delle vittime e la diversa posizione cautelare dei coindagati.

Anche in questo caso, secondo la Corte, le doglianze non scalfiscono la motivazione dell’ordinanza impugnata: il Tribunale aveva già considerato tali elementi, spiegando perché non fossero sufficienti a superare il quadro cautelare, caratterizzato soprattutto dalla prolungata latitanza e dalla presenza di precedenti penali specifici e recenti.

La censura relativa agli arresti domiciliari è stata poi ritenuta radicalmente aspecifica: alla valutazione del Tribunale circa la mancata documentazione dell’idoneità del luogo proposto, il ricorrente aveva contrapposto soltanto l’esistenza di una dichiarazione autografa della persona disponibile ad ospitarlo, senza confrontarsi realmente con la motivazione della decisione.

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