Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: nessuna nullità se il giudice, anziché rispondere nell’immediatezza, ne spiega il rigetto nella motivazione della sentenza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25443/2026, 15 maggio/7 luglio 2026, ha chiarito che, con riguardo alle istanze di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disciplinato dall’art. 603 cod. proc. pen., la mancata risposta immediata da parte del giudice procedente, pur se ordinariamente prevista dal comma 5 della norma, ma invece differita al contesto della sede decisoria, non integra, nel solco, d’altronde, della necessaria impugnabilità di ogni determinazione istruttoria unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen., una causa di nullità per violazione del diritto di difesa.

Nel sistema processuale vigente, quante volte il giudice non si sia espressamente pronunciato su un’istanza probatoria, di fatto non ammettendola, la censura logicamente e giuridicamente sviluppabile si identifica in quella avente ad oggetto la congruità e la logicità della motivazione data in sentenza rispetto alla mancata ammissione, in relazione ai parametri stabiliti dall’art. 603 cod. proc. pen. per ciascuna delle ipotesi da tale norma regolate, e, poi, rispetto alla decisione conseguentemente assunta in assenza di quella prova.

Tale concetto non appare declinabile in modo differente per il giudizio di appello sulla scorta dell’art. 603 cod. proc. pen.: la risposta negativa all’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale data dal giudice di secondo grado, ove risulti corretta sotto il profilo giuridico e coerente sotto il profilo logico, non appare censurabile per lo strumento e la sede, non immediati, in cui essa è stata resa, non restandone, con ciò, vulnerato il diritto di difesa: invero, il motivo inerente a tale rinnovazione costituisce parte del thema decidendum da illustrare nel corso della discussione e la corrispondente struttura del giudizio di secondo grado – da svolgersi secondo le cadenze stabilite dall’art. 602 cod. proc. pen. non comporta (e certamente non ha comportato nel caso in esame) il differimento della corrispondente determinazione, quale che essa sia, in guisa da renderne irragionevolmente ritardato il tempo della sua delibazione.

È, del resto, assodato che la motivazione di un’ordinanza istruttoria, e quindi anche quella dell’ordinanza di ammissione o non ammissione della prova ex art. 603, comma 5, cod. proc. pen., può essere anche implicita al momento della concreta determinazione assunta ed essere, poi, sviluppata nel contesto delle argomentazioni svolte nella sentenza, rilevando essenzialmente che risultino espresse le ragioni alla base della decisione assunta, in coerenza con la già richiamata disciplina di cui all’art. 586 cod. proc. pen.

Le indicazioni rese dall’elaborazione giurisprudenziale sull’argomento (in coerenza con l’affermazione a suo tempo fatta dalle Sezioni unite, nel senso che il difetto di motivazione di un’ordinanza dibattimentale, diversa da quella dichiarativa, a suo tempo, della contumacia, non può mai sfociare in una nullità del giudizio quando il giudice del merito abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva rielaborandone il tessuto giustificativo: Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216662 – 01, in motivazione) autorizzano la conclusione che la motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo va integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, quante volte quest’ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto, pur quando ne abbia sviluppato o anche rielaborato l’apparato giustificativo (Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285736 – 01; Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Rv. 263947- 01).

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