Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31445/2026, 9 luglio/17 agosto 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha severamente stigmatizzato la motivazione di una sentenza d’appello che ha respinto una richiesta di rinnovazione istruttoria sulla base di concetti assertivi e apodittici, ignorando l’apporto dei consulenti della difesa.
La fondatezza della censura di apparenza della motivazione
I motivi con cui tutti i ricorrenti deducono l’apparenza della motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentale sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
Deve, preliminarmente, osservarsi che i giudici di merito, con motivazioni conformi, hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa e, conseguentemente, affermato la penale responsabilità dei ricorrenti esclusivamente sulla base della ritenuta incompatibilità tra i comportamenti dagli stessi tenuti nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane – quali accertati dalla polizia giudiziaria nel corso dei servizi di osservazione eseguiti durante le indagini preliminari – e le condizioni patologiche rappresentate dagli imputati agli organi competenti, ritenute dalla Commissione Invalidi idonee a giustificare il riconoscimento dello status di cieco assoluto previsto dall’art. 2 della legge n. 138 del 2001.
Secondo la ricostruzione recepita nelle pronunce di merito, gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria avrebbero dimostrato che i ricorrenti, pur essendo effettivamente affetti da patologie oculari, conservavano significative capacità visive, non riconducibili alle ordinarie abilità compensative che i soggetti non vedenti possono sviluppare negli anni mediante l’utilizzo degli altri sensi.
Tale conclusione è stata fondata sul rilievo che le condotte emerse dalle prove dichiarative e documentali acquisite nel giudizio di primo grado risulterebbero del tutto incompatibili con la dedotta totale assenza della funzione visiva.
Muovendo da tale presupposto, le sentenze di merito hanno ritenuto che detta incompatibilità fosse idonea a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati avessero fraudolentemente conseguito il riconoscimento dello status di cieco assoluto e le conseguenti prestazioni assistenziali, inducendo in errore la Commissione competente per il riconoscimento dell’invalidità civile circa le effettive condizioni anatomiche e funzionali dei rispettivi apparati visivi e, in particolare, circa la pretesa totale assenza di capacità visiva.
La decisione della Suprema Corte
La “doppia conforme” non esonera il giudice da una motivazione effettiva, puntuale e analitica su ciascun punto devoluto
Ciò detto deve essere ribadito che, anche in presenza di c.d. “doppia conforme”, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, puntuale e analitica su ciascun profilo devoluto (Sez. 3, n. 38478 dell’11/06/2019, Rv. 276753-01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406–01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, non massimata).
Il rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa delle risultanze processuali, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l’assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative.
Di conseguenza, integra un’ipotesi di motivazione meramente apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, il provvedimento che si limiti a rigettare un motivo di appello senza procedere ad una compiuta, argomentata e complessiva valutazione delle deduzioni difensive né alla loro puntuale confutazione, allorché esse siano assistite dal necessario grado di specificità.
Una simile modalità motivazionale, infatti, si traduce in un inammissibile svuotamento delle garanzie proprie del doppio grado di giudizio, risolvendosi in una risposta solo formale alle censure devolute con l’impugnazione.
Deve, pertanto, ritenersi meramente apparente anche la motivazione che, a fronte di specifiche censure formulate con i motivi di gravame, si limiti a disattenderle mediante formule di stile, affermazioni apodittiche o enunciazioni prive di effettiva capacità dimostrativa.
Ricorre, infatti, tale vizio ogniqualvolta il percorso argomentativo si risolva in una giustificazione soltanto apparente e, nella sostanza, inesistente, per avere il giudice dell’impugnazione omesso di esplicitare le ragioni dell’infondatezza, dell’irrilevanza ovvero della superfluità delle deduzioni difensive, così sottraendosi all’obbligo di un effettivo confronto con le questioni devolute.
A proposito di tali difetti motivazionali, deve essere ribadito che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Rv. 285548-15).
In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione.
La ricaduta delle premesse interpretative nel caso in esame
Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dagli odierni ricorrenti, con specifiche deduzioni, che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta.
Gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti contenevano contestazioni e critiche puntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla responsabilità dei singoli imputati in ordine ai reati rispettivamente contestati e sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di cui al capo di imputazione, deduzioni che avrebbero imposto un’opera di rinnovato e approfondito confronto.
…Lo status di cieco assoluto, come definito dall’art. 2 della L. n. 238/2001
In particolare, gli appellanti avevano specificamente richiamato il disposto dell’art. 2 della legge n. 138 del 2001, evidenziando come tale disposizione fornisca una definizione tecnico-normativa dello status di cieco assoluto, fondata su criteri medico-legali oggettivi e non già sull’assoluta incapacità del soggetto di orientarsi o di compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana.
Le difese avevano, infatti, correttamente sottolineato che tale norma ricomprende tre distinte categorie cliniche, individuate sulla base di parametri medico-scientifici rigorosamente predeterminati, costituiti dalla totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, dalla mera percezione dell’ombra, della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore e, infine, dalla percezione di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%. Muovendo da tale premessa normativa, gli appellanti avevano censurato la ricostruzione operata dai giudici di merito, rilevando come essa avesse, di fatto, identificato la nozione di cecità assoluta con la sola totale assenza della vista, trascurando le ulteriori ipotesi espressamente contemplate dal legislatore e fondando il giudizio di responsabilità su un criterio meramente empirico, privo di base scientifica, costituito dalla pretesa incompatibilità tra i comportamenti osservati dagli investigatori e lo status di cieco assoluto.
Le difese avevano, inoltre, richiamato le conclusioni dei consulenti tecnici di parte, i quali avevano evidenziato come le condotte attribuite ai ricorrenti e documentate dalla polizia giudiziaria risultassero pienamente compatibili con le condizioni cliniche riconducibili alla seconda e alla terza categoria previste dall’art. 2 della legge n. 138 del 2001.
Era stato, in particolare, rappresentato che le specifiche patologie oculari dalle quali gli imputati erano affetti, pur comportando l’azzeramento del visus centrale e, quindi, l’impossibilità di percepire gli oggetti collocati frontalmente, non escludono necessariamente la permanenza di un residuo campo visivo periferico, idoneo a consentire, attraverso progressivi meccanismi di compensazione sensoriale e propriocettiva, l’orientamento nello spazio e lo svolgimento, sia pure con limitata autonomia, di talune ordinarie attività della vita quotidiana.
Le difese dei ricorrenti XXX e YYY avevano, altresì, posto in rilievo che la competente Commissione per il riconoscimento delle invalidità civili aveva confermato, anche successivamente all’applicazione nei loro confronti della misura cautelare nell’ambito del presente procedimento, la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei benefici assistenziali già riconosciuti.
Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza costituiva un elemento di particolare rilievo, poiché deponeva in senso contrario all’ipotesi accusatoria della fraudolenta simulazione delle condizioni invalidanti poste a fondamento delle relative domande.
…La fondatezza della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’espletamento di una perizia
Sulla base di tali articolate deduzioni, tutte sorrette da argomentazioni specifiche e non manifestamente prive di consistenza logico-giuridica, gli appellanti avevano, quindi, richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’espletamento di una perizia. L’accertamento tecnico richiesto era finalizzato a verificare le patologie visive dalle quali gli imputati erano affetti all’epoca dei fatti nonché l’effettivo sviluppo delle capacità propriocettive e dei meccanismi di compensazione sensoriale tipicamente riscontrabili nei soggetti non vedenti o gravemente ipovedenti, valorizzando l’eventuale residuo visivo periferico.
La richiesta perizia avrebbe, inoltre, consentito di verificare, secondo criteri scientificamente accreditati, se i comportamenti osservati dagli investigatori fossero effettivamente incompatibili con le patologie poste a fondamento del riconoscimento dell’invalidità ovvero se, al contrario, risultassero fisiologicamente compatibili con le condizioni cliniche degli imputati, così da sottoporre a verifica il presupposto fondamentale sul quale i giudici di merito avevano fondato il giudizio di fraudolenza delle richieste assistenziali.
…L’apparenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
La motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparente con riguardo al motivo di appello con il quale gli imputati avevano richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante espletamento di una perizia medico-legale.
La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’invocato accertamento peritale sul presupposto che lo status di cieco assoluto non potrebbe essere verificato attraverso esami strumentali fondati su parametri clinici oggettivi poiché, secondo quanto riferito dagli stessi consulenti della difesa, le due componenti essenziali della funzione visiva – visus e campo visivo – sarebbero accertabili esclusivamente mediante esami di natura soggettiva, dipendenti dalla collaborazione del soggetto esaminato.
Tale affermazione, tuttavia, risulta formulata in termini meramente assertivi e non è accompagnata da alcun riferimento a studi, pubblicazioni scientifiche o dati oggettivi idonei a dimostrare che tale assunto trovi effettivo riconoscimento nella comunità scientifica di riferimento.
…Il mancato rispetto dei criteri di valutazione della prova scientifica
La motivazione, pertanto, non rispetta i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova scientifica, secondo cui il giudice è tenuto a verificare criticamente l’affidabilità delle conoscenze tecnico-scientifiche utilizzate e il loro grado di condivisione nell’ambito della comunità scientifica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-04).
La motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale, oltre a caratterizzarsi per l’estrema sinteticità e per il suo contenuto sostanzialmente apodittico, omette del tutto di confrontarsi con le specifiche deduzioni con cui gli appellanti avevano evidenziato come l’accertamento peritale fosse indispensabile per verificare la compatibilità tra i comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria e le patologie poste a fondamento del riconoscimento dell’invalidità.
Né le ragioni del rigetto di tale specifica censura possono essere ricavate dal complessivo iter argomentativo della decisione impugnata, che rimane silente proprio sul punto decisivo prospettato dalla difesa.
…La decisività dell’accertamento peritale richiesto dalle difese
La decisività dell’accertamento richiesto emergeva chiaramente dalle allegazioni difensive. I consulenti di parte avevano, infatti, rappresentato che i soggetti non vedenti sviluppano peculiari capacità propriocettive e meccanismi di compensazione sensoriale, tali da consentire lo svolgimento in autonomia di numerose attività quotidiane, sostenendo, sulla base di tali acquisizioni, la compatibilità tra i comportamenti valorizzati dall’accusa e le patologie oculari dalle quali erano affetti gli imputati.
Non rileva, in questa sede, stabilire se tale ricostruzione fosse o meno condivisibile nel merito. Ciò che assume carattere decisivo è che essa costituiva uno specifico tema devoluto al giudice dell’impugnazione e che la sentenza impugnata non contiene alcuna effettiva valutazione al riguardo.
La motivazione si esaurisce, infatti, in proposizioni di carattere generale, estremamente sintetiche ed assertive, che non consentono di verificare se tali argomentazioni siano stati realmente esaminate e che non evidenziano alcun confronto con le peculiarità del caso concreto e con le specifiche posizioni dei singoli imputati.
In tal modo viene meno quella necessaria attività contro argomentativa che deve caratterizzare la decisione del giudice dell’impugnazione allorché rigetti le censure formulate dall’appellante. Si trattava, peraltro, di profili che rivestivano evidente carattere decisivo ai fini della corretta ricostruzione del fatto e della verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, tanto più che la responsabilità degli imputati è stata affermata proprio sulla base della ritenuta incompatibilità tra i comportamenti documentati dalla polizia giudiziaria e le condizioni di cecità riconosciute dagli organi amministrativi competenti.
…L’apparenza delle motivazioni con cui la Corte ha disatteso le conclusioni dei consulenti di parte
Parimenti carente si rivela la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha disatteso le conclusioni dei consulenti della difesa, i quali avevano ricondotto la compatibilità dei comportamenti osservati ai noti meccanismi di compensazione sensoriale sviluppati dai soggetti affetti da gravi deficit visivi.
La sentenza impugnata supera tali argomentazioni mediante considerazioni di carattere eminentemente empirico, prive di qualsiasi richiamo a dati scientifici oggettivi, a studi specialistici o a conoscenze validate dalla comunità scientifica, senza spiegare per quali ragioni le prospettazioni tecniche offerte dai consulenti dovessero ritenersi metodologicamente inattendibili o scientificamente infondate. In tal modo la Corte distrettuale ha omesso di verificare la validità scientifica dei criteri utilizzati dai consulenti di parte e delle tesi dagli stessi sostenute.
Va, al riguardo, ribadito che il giudice di merito il quale intenda discostarsi dalle conclusioni del perito o del consulente tecnico è gravato da un particolarmente rigoroso onere motivazionale, dovendo esplicitare, attraverso un percorso logico coerente e metodologicamente corretto, le ragioni per le quali ritiene di disattendere le valutazioni tecniche formulate, dando conto dell’affidabilità delle conoscenze scientifiche poste a fondamento della propria decisione (vedi Sez. 4, n. 17653 del 09/04/2026, Rv. 289996 – 01). Parimenti, il giudizio di attendibilità o inattendibilità di una teoria scientifica prospettata dal perito o dal consulente tecnico deve essere formulato alla luce degli studi che la sorreggono, delle basi fattuali sulle quali essi si fondano, dell’ampiezza, del rigore metodologico e dell’oggettività della ricerca, del grado di conferma empirica ricevuto, della capacità esplicativa dell’elaborazione teorica, del consenso riscosso presso la comunità scientifica e dell’autorevolezza e indipendenza degli studiosi che l’hanno elaborata (Sez. 5 n. 1801 del 16/11/2021, Rv. 282545 – 01).
…L’intero apparato argomentativo della sentenza impugnata soltanto apparente e quindi sostanzialmente inesistente
Si tratta di parametri valutativi del tutto assenti nella sentenza impugnata, ne consegue che le sintetiche ed assertive considerazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale risultano del tutto avulse da un reale confronto con le articolate deduzioni difensive e danno luogo ad un apparato argomentativo soltanto apparente, sostanzialmente inesistente secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo che precede. Ne deriva la fondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.
Né tale carenza motivazionale può essere colmata in sede di legittimità mediante una ricostruzione postuma del percorso argomentativo della decisione, fondata sulla selezione e sulla rivalutazione del materiale probatorio emergente dalle sentenze di merito.
Un simile procedimento comporterebbe, infatti, un’inammissibile sostituzione del giudice di legittimità al giudice del merito nella ricostruzione del fatto, laddove il sindacato demandato a questa Corte deve rimanere circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato.
L’annullamento con rinvio
Le rilevate carenze motivazionali in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale determinano la fondatezza degli specifici motivi di ricorso proposti dagli imputati e impongono, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, affinché proceda ad un nuovo esame dell’istanza formulata dalle difese. In sede di rinvio, il giudice di merito dovrà riesaminare la richiesta di rinnovazione istruttoria alla luce delle criticità qui evidenziate, sviluppando un percorso argomentativo completo e coerente, fondato su un più approfondito scrutinio delle risultanze processuali.
In tale prospettiva, sarà chiamato a verificare, sulla base dello stato degli atti, se ricorrano i presupposti per disporre una perizia diretta ad accertare (attraverso la compulsazione degli atti del procedimento) se, all’epoca degli accertamenti relativi ai reati contestati, i comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria fossero effettivamente compatibili con le patologie che avevano costituito il presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, delle prestazioni assistenziali oggetto del presente giudizio.
Tale rivalutazione dovrà essere condotta nel pieno rispetto dei principi ermeneutici sopra enunciati, ferma restando la piena autonomia valutativa del giudice del rinvio, il quale, all’esito del rinnovato esame, potrà motivatamente confermare la decisione già adottata ovvero pervenire ad una diversa conclusione.
Tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli imputati sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi relativi alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
