Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24030/2026, 18 giugno/24 luglio 2026, pronunciandosi riguardo ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, ha chiarito che la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato (Cass., Sez. 2, n. 17708 del 21 giugno 2023).
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16875/2026, 7/29 maggio 2026, ha ricordato che, in base all’art. 652, comma 1, c.p.p., «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2».
Per effetto di tale norma, come ha ricordato la Suprema Corte in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, «l’azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione – con la formula “perché il fatto non sussiste” – osta alla proposizione, nel giudizio civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l’esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale» (Cass., Sez. L, sentenza n. 4498 del 08/03/2016).
In particolare, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile – come disciplinato dal vigente codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654), a differenza di quello previgente (art. 25) – l’azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato.
Tuttavia, l’autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (cd. “giudicato esplicito”), ma anche le questioni che – sebbene non investite esplicitamente dalla decisione – costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (cd “giudicato implicito”), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato.
Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione – con la formula “perché il fatto non sussiste” – preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l’esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi – sia pure implicitamente – dal giudicato penale (Cass., Sez. L, sentenza n. 9235 del 20/04/2006; conf. Cass., Sez. L, sentenza n. 19559 del 13/09/2006).
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10280/2026, 18 febbraio/20 aprile 2026, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (cfr. Sez. U, sentenza n. 1768 del 26/1/2011, Rv. 616366 – 01; conf. Sez. L, sentenza n. 21299 del 9/10/2014, Rv. 632927 – 01; Sez. 2, ordinanza n. 16422 del 12/6/2024, Rv. 671370 – 01).
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la questione di legittimità costituzionale sul punto sollevata dalle odierne società ricorrenti debba ritenersi carente del requisito della non manifesta infondatezza, apparendo, da un lato, del tutto ragionevole l’esclusione dell’efficacia extrapenale vincolante in capo a una pronuncia del giudice penale (come quella concernente l’intervenuta prescrizione del reato) in relazione alla quale deve di principio escludersi l’avvenuta conduzione di alcuna indagine funditus circa l’eventuale responsabilità dell’imputato per i fatti allo stesso addebitati e, dall’altro, la radicale eterogeneità, rispetto alla sentenza attestante l’intervenuta prescrizione del reato, della pronuncia di cui all’art. 651-bis c.p.c., concernente il carattere minimamente offensivo del fatto penalmente accertato (cfr. l’art. 131-bis c.p.), per l’evidente preliminare acquisizione, in tale ultima ipotesi, proprio di quel completo accertamento di merito («in seguito a dibattimento») circa la riconosciuta piena responsabilità dell’imputato in ordine alla commissione dei fatti allo stesso ascritti.
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34505/2025, 19 novembre/21 dicembre 2025, ha ricordato che, in tema di rapporti tra il giudicato civile ed il giudicato penale, opera il principio generale dell’autonomia e della separazione dei suddetti giudizi, consacrato nell’art. 75 c.p.p. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, sentenza n. 17140 del 25/06/2025; Sez. 3, sentenza n. 26811 del 12/09/2022; Sez. 6 – 2, ordinanza n. 17316 del 03/07/2018; Sez. 3, sentenza n. 15392 del 13/06/2018; Sez. 1, sentenza n. 15470 del 22/06/2017; Sez. 3, sentenza n. 6541 del 05/04/2016; Sez. 3, sentenza n. 24475 del 18/11/2014).
Tale principio è stato espressamente fissato anche nella giurisprudenza costituzionale: in proposito, è stata la nota sentenza n. 233 del 11/07/2003 ad affermare, al punto 3.3., che «L’art. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica».
Da qui deriva l’immanente eventualità di un contrasto (assai più che fisiologico) tra pronunce del giudice civile e pronunce del giudice penale relative al medesimo fatto storico, che poggiano – anzitutto – su una diversa valutazione (e, quindi, accertamento) del nesso causale. Ciò in quanto, ancorché, sul piano strutturale, «i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., e dalla “regolarità causale”», «ciò che muta rispetto al diritto penale è la regola probatoria» (in tal senso, Cass., Sez. U, sentenza n. 576 del 11/01/2008).
Nel processo civile opera, infatti, la diversa regola funzionale del “più probabile che non” (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 576 del 11/01/2008, ma già – e per la prima volta – Sez. 3, sentenza n. 4400 del 04/03/2004).
Sul punto, l’autonomia della causalità civile rispetto a quella penale si fonda, sul piano funzionale:
a. sulla differenza di interessi tutelati e di funzioni svolte: il processo penale pone al centro del sistema l’imputato e la sua responsabilità; il processo civile pone al centro il danneggiato dall’illecito e la sua richiesta risarcitoria;
b. sulla tipicità della fattispecie penale e, di contro, sulla atipicità (benché relativa e diacronica) dell’illecito civile;
c. sull’eterogeneità dei criteri di imputazione (nel solo processo civile: dolo / colpa / responsabilità aggravata / responsabilità oggettiva);
d. sulla (parziale) incidenza in seno al torto civile della teoria dello scopo della norma violata e dell’aumento del rischio (quest’ultimo è invece «criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale, poiché realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta)»: così, Cass., Sez. 3, sentenza n. 21619 del 16/10/2007);
e. sulla funzione di traslazione del danno in ossequio al principio di riparazione integrale del danno subìto e provato dal danneggiato.
Da tempo ormai la giurisprudenza di legittimità ha chiarito questa autonomia, soprattutto in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., (in particolare, Cass. Sez. 3, sentenza n. 15859 del 12/06/2019; Sez. 3, sentenza n. 16916 del 25/06/2019; Sez. 3, sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, sentenza n. 25918 del 15/10/2019; Sez. 3, sentenza n. 457 del 13/01/2021; Sez. 3, ordinanza n. 30496 del 18/10/2022; Sez. 3, ordinanza n. 27558 del 24/10/2024; Sez. 3, sentenza n. 27756 del 17/10/2025).
Senonché, il carattere di eccezione al principio generale dell’autonomia e della separazione dei giudizi, civile e penale, consacrato nell’art. 75 c.p.p. – che si rinviene dalla previsione di cui all’art. 652 c.p.p. (ma analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654) – impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l’operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.
A mente dell’art. 652 c.p.p., l’efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione è limitata all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, e si esplica solo nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi parte civile, e non abbia esercitato l’azione civile in sede propria ai sensi dell’art. 75, comma 2, c.p.p.
Ne discende che il giudicato penale, nei casi in cui è vincolante, ha efficacia limitata all’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale (cfr. anche Cass., Sez. 6 – 2, ordinanza n. 8052 del 23/04/2020; Sez. L, sentenza n. 21299 del 09/10/2014).
La Suprema Corte ha però anche precisato, con la sentenza n. 15859 del 12/06/2019, che «[l]’art. 652 cod. proc. pen., infatti, a differenza dell’art. 25 del codice abrogato, non prevede, in caso di sentenza dibattimentale di assoluzione, il divieto di riproporre l’azione civile in sede propria, ma soltanto l’efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, di taluni accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di chi sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi parte civile, e non abbia esercitato l’azione civile ai sensi dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen., cioè ab initio nella sede propria».
L’orientamento appena citato dimostra, quindi, in parte qua, che l’efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, della (sola) sentenza irrevocabile di assoluzione non è illimitata.
Ciò premesso si può formulare il seguente principio di diritto:
«Il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell’imputato in un processo penale nel quale la parte civile si sia costituita non spiega gli effetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloro che abbiano partecipato al detto giudizio quali responsabili civili per fatto altrui nel caso in cui questi siano convenuti dinanzi al giudice civile prospettando una responsabilità per fatto o titolo proprio».
