Acquisizione di sentenze passate in giudicato: non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell’uso a fini decisori dei fatti e dei giudizi che ne formano oggetto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31526/2026, 9 luglio/18 agosto 2026, ha chiarito che l’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.

Il dettato di cui all’art. 238-bis cod. proc. pen., circoscrivendo l’utilizzabilità dell’acquisizione delle sentenze irrevocabili “ai fini della prova del fatto in esse accertato”, limita all’avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l’impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia.

Fermo restando che, in armonia con le regole sull’efficacia del giudicato tra le parti, detta rilevanza non è assoluta, per cui la disposizione aggiunge che occorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino, affinché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta.

Dunque, le sentenze acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cit. non costituiscono prove inconfutabili, dovendo essere i fatti in esse descritti valutati dal giudice insieme ad altri elementi di prova, secondo quanto stabilito dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che l’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, Rv. 284130 – 01).

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