Disconoscimento fotocopie prodotte in giudizio: modalità (Redazione)

Professional scanning a document on a Canon office copier

La Cassazione sezione Lavoro con l’ordinanza numero 24982 depositata il 4 settembre 2026, in tema di prova documentale, ha ricordato che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.

Sulla stessa falsariga, la Cassazione con l’ordinanza numero 23955 del 23 luglio 2026, in tema di prova documentale, ha ricordato che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione chiara, specifica e circostanziata, che indichi il documento contestato e gli aspetti per i quali si assume la difformità dall’originale, da rendersi nella prima udienza o nella prima difesa utile successiva alla produzione, ai sensi dell’articolo 215 del Cpc.

Disconoscimento della fotocopia prodotta in giudizio: la cassazione indica le modalità necessarie (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

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