Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40682/2025, 3/17 dicembre 2025, ha condiviso il principio giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l’art. 178 lett. c), cod. proc. pen., ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati.
Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito (Sez. 5, n. 225 del 18/01/1999, Rv. 213345 – 01; Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Rv. 220559 – 01).
Nello stesso senso si è affermato come la riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicchè non è configurabile alcuna nullità se, pur in mancanza di un motivato provvedimento, vi sia stato un implicito rigetto della richiesta di riunione (Sez. 6, n. 38715 del 31/05/2017, Rv. 271101 – 01).
Deve pertanto essere esclusa l’illegittimità della ordinanza che rigetti la richiesta di riunione, tanto più se la stessa riguarda distinti procedimenti pendenti in fase di appello, e, quindi, già svolti in via autonoma nel primo grado di giudizio, e sia finalizzata all’eventuale riconoscimento della continuazione che, come noto, è istituto che può trovare applicazione in sede esecutiva senza così che alcun concreto e reale pregiudizio sia ravvisabile.
