Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25516/2026, 10 giugno/8 luglio 2026, ha ribadito che, ferma restando la facoltà dell’indagato di richiedere, nei termini e nelle forme previste, la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato, l’obbligo del PM di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi.
Questi, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono comunque possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024 Rv. 287130; Sez. 6, n. 9801 del 15/12/2025, dep. 2026).
