Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25516/2026, 10 giugno/8 luglio 2026, ha ricordato che. secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di indagini preliminari, il PM – ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal giudice e non dal PM – ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina di cui agli art. 405 cod. proc. pen., ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen.
Detta facoltà – che trova la sua base normativa nell’art. 130 disp. att. cod. proc. pen. – incontra solo il limite dato dal disposto dell’art. 17 cod. proc. pen. consistente nella necessità che, in tal caso, ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi (Sez. 5, n. 2174 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 257943 — 01; in senso conforme Sez. 5, n. 55803 del 3.10.2018).
