Revoca dei testi a difesa: il giudice può giustificarla anche a posteriori, nella motivazione della sentenza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27316/2026, 17 giugno/20 luglio 2026, ha ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice ritenere una testimonianza già ammessa inutile o non decisiva, a patto che se ne sia data congrua motivazione, sicchè la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.

La revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 15142 del 28/01/2026, P., non mass.), con la conseguenza che «detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata» (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14561 del 26/03/2026, Rv. 289886; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255).

Per altro verso, deve anche ricordarsi che rientra nella discrezionalità del giudice ritenere una testimonianza già ammessa inutile o non decisiva, a patto che se ne sia data congrua motivazione, sicchè la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331).

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