Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27316/2026, 17 giugno/20 luglio 2026, ha ribadito che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell’imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 20913 del 05/02/2025, Rv. 288288; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258948).
Il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023). La contestazione, pertanto, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772; nello stesso senso, più di recente, Sez. 1, n. 26999 del 02/02/2022, non mass.).
Note di commento
La decisione annotata, espressiva di un orientamento interpretativo consolidato, fa perno su due affermazioni essenziali:
- il requisito della certezza del fatto riportato nel capo di imputazione è rispettato se ne sono descritti i tratti essenziali;
- la conoscenza dell’imputazione è assicurata all’imputato non solo dalla sua descrizione nell’epigrafe ma anche dagli atti inseriti nel fascicolo processuale.
Nessuna di esse, tuttavia, trova riscontro nella lettera dell’art. 429 cod. proc. pen. il quale, anzi, sembra offrire indicazioni in senso contrario.
Le parti che contano sono contenute nelle lettere c) e d) del comma 1 e nel comma 2.
Nella predetta lettera c) il legislatore si è premurato di prescrivere che il fatto sia enunciato in forma chiara e precisa, unitamente alle circostanze aggravanti e a quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza.
Nella successiva lettera d) è indicata come ulteriore elemento del decreto di citazione a giudizio l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono.
A sua volta, infine, il comma 2 commina la nullità del decreto dispositivo del giudizio ove, per ciò che qui interessa, manchi o sia insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle citate lettere c) e d).
La medesima regolamentazione è stata adottata dal legislatore, anche attraverso una serie di rimandi, per la richiesta di rinvio a giudizio (art. 417), l’instaurazione del giudizio direttissimo (art. 450), il decreto di giudizio immediato (art. 456) e il decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica (art. 552).
Si può quindi affermare, a buona ragione, che si tratta di una disciplina standard che, evidentemente, il legislatore considera la più adatta a far risaltare e tutelare l’importanza centrale dell’imputazione nei procedimenti penali.
Ciò detto, il primo argomento che emerge da tale disciplina è la differenza della qualità descrittiva richiesta per l’enunciazione del fatto e per l’indicazione delle fonti di prova.
La prima deve essere chiara e precisa, la seconda può essere anche solo sommaria.
Pare ovvio a questo punto che l’enunciazione del fatto limitata ai suoi tratti essenziali non sia in linea col precetto legislativo.
Così come, di conseguenza, pare scontato che ciò che manca di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto non possa essere recuperato scorrendo le fonti di prova e i fatti cui esse si riferiscono, essendo nell’esperienza comune che la loro presentazione si esaurisce in una lista anodina di elementi acquisiti nelle indagini, senza alcun riferimento al loro contenuto e alle ragioni per cui dovrebbero essere considerate integrative del capo di imputazione.
Sembra quindi potersi affermare che l’incompletezza, l’oscurità e l‘imprecisione del capo di imputazione non possono trovare alcun rimedio interno al decreto dispositivo del giudizio.
Concluso questo primo passaggio, resta da affrontare l’ulteriore proposizione della decisione annotata, secondo la quale l’imputato è posto in grado di apprezzare la contestazione a suo carico non solo attraverso il capo di imputazione ma anche attingendo al fascicolo processuale.
Per questo secondo aspetto, pare di poter dire che la creatività giurisprudenziale di cui è il frutto aumenti in modo esponenziale.
La Suprema Corte afferma in sostanza – non si trova altro modo per dirlo – che l’imputato deve andare a cercarsi l’imputazione, scrutando ogni piega del fascicolo fino a trovare gli elementi che potrebbero riferirsi alla sua posizione.
In un sol colpo si ammette dunque che l’imputazione non deve essere necessariamente ed esclusivamente interna al decreto di citazione a giudizio, ben potendo essere integrata da elementi esterni ad esso, e che l’imputato, ove la descrizione interna sia insufficiente, è tenuto a raccattare egli stesso ciò che manca e ricostruire, sempre egli stesso, il senso dell’accusa a suo carico.
Sono facilmente immaginabili i rischi di una simile impostazione, primo tra tutti quello della creazione di un triplice binario: quello dell’accusa pubblica, quello della difesa e quello del giudice; una triade che potrebbe non partire da una rappresentazione comune ed i cui componenti potrebbero non incontrarsi più lungo la via del giudizio.
È francamente sconcertante come possano affacciarsi e prosperare visioni interpretative del genere, tutte accomunate dalla presunzione di trovare soluzioni elementari a questioni complesse senza un’adeguata considerazione dei loro effetti.
