Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29006/2026, 25 giugno/30 luglio 2026, ha ribadito che nel giudizio di appello la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull’accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell’imputato secondo il canone di giudizio dettato dall’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell’imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza.
In altre parole, al giudice dell’impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non” ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.
L’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
La Corte costituzionale, nell’escludere la contrarietà di tale disposizione al principio della presunzione di innocenza di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., l’art. 578 cod. proc. pen. richiede, non un giudizio di «colpevolezza penale» dell’imputato, ma l’accertamento della configurabilità della fattispecie civilista dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, il criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”.
All’indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni unite “Tettamanti”, che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell’imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio:
i) quello dell’evidenza” della prova di innocenza, che, a fronte del maturare della prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera “constatazione”, ossia di una percezione ictu oculi delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274);
ii) nel solo caso previsto dall’art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell’imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).
In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall’art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall’art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni unite “Tettamanti” hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, con l’applicazione, secondo il principio del favor rei, della regola probatoria di cui al secondo comma dell’art. 530 del codice di rito.
Stante l’apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell’art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell’impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non”.
Le Sezioni unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza “Tettamanti”, hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza della parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).
Ad avviso delle Sezioni unite, infatti, la presenza della parte civile apre ad una cognizione piena sull’accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell’imputato secondo il canone di giudizio dettato dall’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell’imputato in violazione del principio della presunzione di innocenza.
In altre parole, al giudice dell’impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù della presenza della parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte della prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod., proc. pen.; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non” ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.
I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e, il secondo, alla sola valutazione della domanda risarcitoria e della conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato.
La legittimità costituzionale e convenzionale del “diritto vivente”, come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni unite “Calpitano”, è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026).
Il Giudice delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l’interpretazione dell’art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza “Tettamanti”, si era già affermato che tale precedente non consente al giudice dell’impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l’estinzione del reato, esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile».
