La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 21871/2026 ha ricordato che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza.
Fattispecie relativa ad imputato che aveva reso confessione dopo essere venuto a conoscenza dell’avviato percorso di collaborazione di una persona in grado di fornire elementi a suo carico.
Nel caso in esame, la Corte di assise di appello, come già (implicitamente) quella di primo grado, hanno posto alla base dell’impugnata decisione l’orientamento della cassazione, secondo cui è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico; cfr. anche Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108-01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, Marfella e altri, non mass. sul punto).
Proprio siffatta situazione di confessione “necessitata” ed “utilitaristica” la Corte territoriale ha ravvisato nella vicenda di specie, svalorizzando le spontanee dichiarazioni rese in primo grado dall’imputato in ragione delle complessive emergenze investigative sinergicamente valutate, laddove ha rilevato, anzitutto, come il prevenuto, rimasto silente per oltre due anni durante il dibattimento (iniziato 1’8 febbraio 2022), ha deciso di rendere confessione solo il 31 maggio 2024, ossia dopo che M.R. aveva reso dichiarazioni a suo carico nel corso dell’interrogatorio svoltosi il 20 e il 21 marzo 2024 innanzi al P.M. (pagg. 5 sent. imp.).
