Collegamento probatorio che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone: i presupposti necessari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31874/2026, 10 luglio/25 agosto 2026, ha ribadito che il collegamento probatorio previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. — che determina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone ai sensi dell’art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. — ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussista identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero quando sia ravvisabile la diretta rilevanza di un elemento probatorio acquisito in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro (Sez. 2, n. 24570 del 10/06/2015, Rv. 264397-01; conf. Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319-01). 

Tale collegamento non può fondarsi sul solo movente del fatto illecito, quale mero elemento orientativo della ricerca della prova, dovendo invece ricorrere elementi oggettivi di identità, sovrapponibilità o diretta rilevanza probatoria (Sez. 1, n. 6507 del 27/11/2025, dep. 17/02/2026, Rv. 289492-01).  Il collegamento probatorio sussiste, peraltro, anche in presenza di un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su di un’altra prova (Sez. 6, n. 13308 del 20/11/2003, dep. 18/03/2004, Rv. 229177-01), dovendosi ravvisare una situazione di identità o di semplice interferenza logica tra le valutazioni necessarie per la decisione su due o più reati (Sez. F, 2/09/1981, Gelli, in Cass. pen., 1982, 296), sia quando un unico elemento di fatto proietti la propria efficacia probatoria su una molteplicità di illeciti, sia quando gli elementi rilevanti per l’accertamento di un reato influenzino l’accertamento di un altro (Sez. 1, 27/08/1984, Freato, in Giur. it., 1985, 2^, 97), non essendo, viceversa, condivisibile, perché priva di riscontro normativo, la tesi che richiede un’influenza probatoria in termini di assolutezza e di condicio sine qua non (Sez. 1, 5 marzo 1985, Torcasio in Cass. pen., 1986, 763).

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